Il mancato rispetto del patto di stabilità travolge le indennità e i gettoni di tutti i consiglieri. Infatti, Il taglio del 30% dell’indennità degli amministratori e del gettone di presenza spettante ai consiglieri degli enti locali, dovuto a causa del mancato rispetto del patto di stabilità 2011, così come previsto dal dlgs n.149/2011, scatta sia per gli amministratori che sono cessati dalla carica che per quelli che sono subentrati al termine della recente tornata elettorale. La ratio della riduzione prevista dal legislatore, infatti, non è quella di colpire con tagli «ad personam» quanto piuttosto l’intero corpus degli organi istituzionali degli enti locali inadempienti, avendo essi permesso il mancato rispetto del patto di stabilità 2011.
È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Lombardia, nel testo dell’interessante parere n.153/2012, con il quale ha fatto luce sulla portata applicativa delle disposizioni contenute all’articolo 7, comma 2 del dlgs n.149 del 2011 (il decreto delegato che regola i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni), con particolare riguardo alle amministrazioni inadempienti al Patto di stabilità dello scorso anno e che nella recente tornata amministrativa, hanno rinnovato gli organi di direzione politica.
Nei fatti oggetto del parere in esame, il comune di Villongo (Bg) richiedeva l’intervento della magistratura contabile lombarda in funzione consultiva, in merito alle modalità di calcolo delle riduzioni previste sulle indennità di funzione e sui gettoni di presenza degli amministratori locali, quali effetto sanzionatorio del mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011. In particolare, il comune istante chiede se le riduzioni previste dalla norma sopra citata, pari al 30% della misura in godimento al 30 giugno 2010, si applichino anche ai nuovi amministratori eletti dal recente scrutinio elettorale. Sul punto, la Corte lombarda non ha avuto il minimo dubbio che il taglio debba riguardare sia gli amministratori «uscenti» che quelli subentranti. A detta della Corte, infatti, la disposizione sopra richiamata «non lascia alcun margine di discrezionalità agli enti locali». In particolare, quando non sia stato rispettato il patto di stabilità, l’ente locale è tenuto a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza ed è tenuto a farlo in misura determinata dalla stessa norma, ovvero concretizzandosi in una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Il tenore letterale e perentorio della norma, pertanto, ha indotto la magistratura contabile lombarda a ritenere che la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che il comune dovrà applicare ai propri amministratori riguarderanno (per tutto l’anno corrente) sia il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica fino allo scorso 6 maggio sia quelli che sono stati eletti a seguito della recente tornata elettorale amministrativa. Lo scopo della disposizione contenuta all’articolo 7, comma 2 del dlgs n.149/2011, ha proseguito la Corte, non è quello di colpire gli amministratori con tagli mirati o «ad personam», quanto piuttosto quello di colpire l’intero corpus degli organi istituzionali, «avendo essi permesso il mancato rispetto del patto di stabilità 2011».
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