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Allargato il perimetro delle convenzioni quadro Consip

Il Sole 24 Ore
4 Giugno 2012
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L’evoluzione del quadro normativo che disciplina gli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche mira a sostenere un sempre maggiore ricorso alle procedure selettive gestite tramite centrali di committenza o telematicamente.
Il decreto salva Italia (Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) ha integrato l’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), inserendo una disposizione che obbliga i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, a partire dal 31 marzo 2013, ad affidare a un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, facendo leva sulle unioni di Comuni o su specifici accordi.
L’obiettivo di razionalizzare la spesa degli enti locali di minori dimensioni estende l’uso del modello consolidato da Consip e da alcune centrali territoriali regionali, secondo una prospettiva destinata ad avere riflessi sulle dinamiche economiche di territorio.
Questo percorso si coniuga peraltro con le iniziative, sviluppate in base alla legge 136/2010, per la costituzione delle stazioni uniche appaltanti (Sua), con il fine di governare processi di acquisto molto consistenti per prevenire infiltrazioni mafiose.
Il metodo Consip
Le convenzioni centralizzate stipulate da Consip assumono in questo sistema un rilievo speciale, poiché, in base all’articolo 7 del Dl 52/2012 (il decreto sulla spending review) così come appena modificato dal Senato, a breve le amministrazioni statali dovranno acquistare tutti i beni e i servizi tramite le convenzioni quadro Consip. E’ stato infatti eliminato il riferimento al decreto ministeriale che ogni anno doveva identificare un ristretto nucleo di beni per i quali la convenzione era obbligatoria. Per gli enti locali resta il ricorso volontario alle convenzioni e l’obbligo di allineaesi ai parametri di prezzo-qualità come limite massimo per stipulare i contratti. Allo stesso modo gli emendamenti al Dl sulla spending review obbligano il sistema sanitario a acquistare servizi e forniture o con le convenzioni regionali o con quelle della Consip.
I nuovi obblighi possono sollecitare un confronto concorrenziale più positivo, che coinvolga, in particolar modo, gli operatori economici presenti nel mercato territoriale di riferimento per le amministrazioni.
Obiettivo trasparenza
La disponibilità di informazioni qualificate è uno degli elementi fondamentali individuati dalle norme sulla spending review per garantire la massima trasparenza dei processi di spesa, anche a favore delle imprese che intendano concorrere alle procedure selettive.
Lo strumento-chiave è individuato dall’articolo 8 del Dl 52/2012 nell’Osservatorio dei contratti pubblici: attraverso il proprio portale, l’Osservatorio rende pubblici i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti in base all’articolo 7, comma 8 del Dlgs 163/2006 (informazioni sul l’aggiudicazione degli appalti pubblici di valore superiore a 150mila euro), con modalità che consentano la ricerca delle informazioni relative all’amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario e all’oggetto di fornitura.
L’articolo 11 del Dl 52/2012 stabilisce come primo vantaggio che nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa), queste siano esentate dall’applicazione del termine dilatorio (integrando la previsione espressa, contenuta nell’articolo 11, comma 10-bis del Dlgs 163/2006).
A questa disposizione consegue la possibilità di stipulare immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva il contratto di acquisto, evitando l’attesa (di 35 giorni) imposta dalla norma che disciplina il periodo di standstill. L’articolo 13 prevede anche che per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, se i beni o i servizi da acquistare risultano disponibili tramite strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 604/1962, sulla riscossione dei diritti di segreteria.
Per sviluppare le gare elettroniche (oggi diffuse prevalentemente nell’ambito delle forniture sanitarie e utilizzate molto anche da Consip) l’articolo 9 del Dl 52/2012 prevede che il ministero dell’Economia metta a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità Asp (Application service provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip.
Grazie a queste norme, è probabile che le gare gestite interamente con procedure telematiche abbiano un maggiore utilizzo da parte degli enti locali: le imprese dovranno quindi abituarsi a operare secondo schemi innovativi (autenticazione, accreditamento al sistema, intervento nella gara per possibili rilanci, e così via).

Le piattaforme delle Regioni

CALABRIA
Sua – Stazione unica appaltante
www.regione.calabria.it

CAMPANIA
Soresa – Centrale acquisti sanità
www.soresa.it

EMILIA ROMAGNA
Intercent Er – Ag. regionale
www.intercent.it

FRIULI V.G.
Centro servizi condivisi – Asl
www.csc.sanita.fvg.it

LAZIO
Carla – centrale acquisti sanità
www.laitspa.it

LIGURIA
Cra – centrale acquisti
www.acquistiliguria.it

LOMBARDIA
Lombardia informatica – centrale acquisti www.centraleacquisti.regione.lombardia.it

MARCHE
Asl unica Asur
www.asur.marche.it

MOLISE
Asl unica Asrem
www.asrem.org

PIEMONTE
Centrale di committenza – Scr
www.scr.piemonte.it

PUGLIA
Centro acquisti – Empulia
www.empulia.it

SARDEGNA
Centro acquisti – Cat
www.sardegnacat.it

SICILIA
Piattaforma elettronica sperimentale
https://www.eprocurement.
regione.sicilia.it

TOSCANA
Ente servizi tecnico-amministrativi
di area vasta – Estav
www.estav-centro.toscana.it

UMBRIA
Agenzia regionale Ausumbria
www.ausumbria.it

VALLE D’AOSTA
Asl unica
www.ausl.vda.it

VENETO
Centro regionale acquisti sanità
www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Centro+Regionale+Acquisti/

DOMANDE E RISPOSTE

1. Il ricorso all’ausiliaria
Come può un’impresa senza alcuni requisiti partecipare da sola all’appalto?
L’impresa che non ha tutti i requisiti di capacità può farsi prestare quelli mancanti da un’impresa ausiliaria (che non deve partecipare alla gara), mediante l’avvalimento.
Il rapporto tra concorrente e impresa ausiliaria deve essere specificato in un contratto dettagliato e supportato da varie dichiarazioni.

2 Le verifiche d’ufficio
L’ente appaltante può richiedere alle imprese di presentare certificati per alcuni requisiti?
No. La stazione appaltante non può richiedere certificati inerenti il possesso di requisiti generali o attestazioni relative ai requisiti di capacità (ad esempio bilanci). Deve verificare i requisiti d’ufficio. Le imprese devono fornire all’ente solo i documenti
che la stessa non può acquisire d’ufficio, come le attestazioni bancarie.

3 I limiti del cottimo
Può un’amministrazione affidare direttamente a un’impresa una fornitura da 25mila euro?
Le amministrazioni pubbliche possono affidare direttamente forniture di beni o servizi entro i 40mila euro (Iva esclusa), utilizzando la procedura in economia con cottimo fiduciario. Anche per importi limitati o modesti, il contratto deve essere prodotto in forma scritta, anche se con modalità semplificate.

4 Aste sul web: così il bando
Quali sono i contenuti minimi che deve avere un bando di gara per un’asta elettronica?
Il bando o il capitolato devono mettere il concorrente in condizione di partecipare a questa particolare forma di gara. E quindi devono indicare in primo luogo le specifiche tecniche e la piattaforma informatica utilizzata, poi i rilanci accettati e anche le condizioni di valutazione dell’offerta. L’elenco completo è contenuto nell’articolo 85 del Dlgs 163/2006.

5  Dichiarare il falso
È automatica l’esclusione dalla gara d’appalto per il concorrente che autocertifica il falso?
La sanzione per chi produce false dichiarazioni con dolo o colpa grave in gara non è più automatica. Il Dl 70/2011 ha affidato all’Autorità il compito di vagliare le segnalazioni dell’ente appaltante e, dopo un contraddittorio con l’offerente, graduare la sanzione dell’espulsione dal mercato fino a un massimo di un anno.

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