Non è un caso che la cosiddetta legge Fornero, la riforma del mercato del lavoro operata con la legge 92/2012, all’articolo 4, comma 33, lettera c), si stabilisce che i servizi pubblici per il lavoro sono tenuti ad offrire ai disoccupati percettori di ammortizzatori sociali «formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza».La formazione, dunque, costituisce non solo logicamente parte integrante della funzione di aiuto alla ricerca attiva di lavoro, ma al contempo strumento fondamentale in mano ai servizi per l’impiego.Insomma, esiste un filo rosso, nemmeno troppo sottile, che collega istruzione, formazione e lavoro. A partire dalla programmazione dell’offerta formativa, tanto più efficace (in particolare per gli istituti professionali e i centri di formazione) quanto più in grado di dare capacità lavorative adeguate alle esigenze delle aziende, passando per la riconversione professionale, strumento determinante per la ricerca di nuovo lavoro.Lasciare, dunque, nell’indeterminatezza le funzioni sulla formazione e lavoro e, soprattutto, allo stato, separate amministrativamente e gestionalmente dall’istruzione rappresenta un elemento di incertezza e debolezza della spending review, cui bisognerebbe urgentemente porre rimedio.
Scuola-lavoro, binomio spezzato
SPENDING REVIEW/ Il maxiemendamento corregge il riparto di competenze. Ma non fino in fondo
Italia OggiNon è un caso che la cosiddetta legge Fornero, la riforma del mercato del lavoro operata con la legge 92/2012, all’articolo 4, comma 33, lettera c), si stabilisce che i servizi pubblici per il lavoro sono tenuti ad offrire ai disoccupati percettori di ammortizzatori sociali «formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza».La formazione, dunque, costituisce non solo logicamente parte integrante della funzione di aiuto alla ricerca attiva di lavoro, ma al contempo strumento fondamentale in mano ai servizi per l’impiego.Insomma, esiste un filo rosso, nemmeno troppo sottile, che collega istruzione, formazione e lavoro. A partire dalla programmazione dell’offerta formativa, tanto più efficace (in particolare per gli istituti professionali e i centri di formazione) quanto più in grado di dare capacità lavorative adeguate alle esigenze delle aziende, passando per la riconversione professionale, strumento determinante per la ricerca di nuovo lavoro.Lasciare, dunque, nell’indeterminatezza le funzioni sulla formazione e lavoro e, soprattutto, allo stato, separate amministrativamente e gestionalmente dall’istruzione rappresenta un elemento di incertezza e debolezza della spending review, cui bisognerebbe urgentemente porre rimedio.
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