Corte conti: no a limiti di spesa sui dirigenti a termine

Italia Oggi
3 Agosto 2012
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Negli enti locali da oggi meno paletti sugli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato. La disposizione contenuta nei primi due periodi dell’articolo 19, comma 6-quater del dlgs n. 165/2001, secondo cui negli enti locali il limite massimo degli incarichi è conferito in base alla dimensione demografica dell’ente, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria al regime oggi vigente. Da ciò ne consegue, che a detti incarichi non si applica il limite di spesa previsti dall’articolo 9, comma 28 della manovra 2010, ovvero quello del cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità.È quanto mette nero su bianco la sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 12/2012, con cui si fa chiarezza sulla portata applicativa della norma sopra richiamata, modificata a seguito dell’intervento legislativo operato con l’articolo 4-ter, comma 13 del decreto legge sulle semplificazioni tributarie.La normaA seguito dell’intervento legislativo operato, il «nuovo» comma 6-quater dispone che «per gli enti locali, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, ex art. 110, comma 1 del Tuel, è fissato nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Percentuale che sale al 20%, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 100 mila abitanti e viene fissata, al massimo, al tredici per cento, nelle amministrazioni locali con popolazione tra 100 e 250 mila abitanti, ma, in quest’ultimo caso, a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato.La decisioneIn primo luogo, ammette la Corte, risolvendo un contrasto interpretativo sulla portata di tale disposizione, si deve rilevare che il regime assunzionale speciale sopra evidenziato e riferibile solo alle assunzioni dei dirigenti. Con la conseguenza che le percentuali indicate nei primi due periodi non operano a favore di altri soggetti contemplati nel «corpus» dell’articolo 110, ovvero le alte specializzazioni. Inoltre, la possibilità che il legislatore conferisce agli enti locali di conferire incarichi con le percentuali sopra indicate non esime l’ente a osservare i vincoli legislativi. Il riferimento della Corte va al patto di stabilità, alla riduzione o al contenimento della spesa di personale e al contenimento della percentuale di spesa data dal rapporto tra quella di personale e quella corrente. In pratica, la Corte, al termine di una lunga disamina, ammette che la norma di cui al comma 6-quater (primi due periodi) è di natura assunzionale speciale e derogatoria, rispetto ai vincoli legislativi vigenti. Questo fa sì che agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, non si applica la disciplina prevista dall’articolo 9, comma 28 del dl n. 78/2010, ovvero che la spesa per tale personale non deve essere conteggiata ai fini del calcolo del cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009. Un via libera con paletti, perché gli enti dovranno sempre rispettare il patto di stabilità e ridurre la spesa di personale rispetto a quella dell’anno precedente (ex comma 557 Finanziaria 2007) ovvero contenere la stessa entro il valore di quella relativa al 2008 (ex comma 562 della Finanziaria 2007) e, in più, contenere la stessa nella percentuale del cinquanta per cento del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente (ex art. 76, comma 7 del dl n. 112/2008).Tuttavia, sull’ulteriore incremento del tre per cento contenuto al terzo periodo del citato comma 6-quater, la Corte si è espressa diversamente. Questi incarichi, non sono soggetti al vincolo finanziario dell’articolo 9, comma 29 del dl n. 78/2010, ma restano sempre soggetti al vincolo assunzionale previsto dall’articolo 76, comma 7 del dl n. 112/2008, nella parte in cui ammette la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del quaranta per cento della spesa per cessazioni dell’anno precedente.

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