Il comune non può sopprimere il corpo di vigilanza urbana e inglobarlo all’interno di una struttura amministrativa più complessa. E nemmeno degradare il comandante delegando un dirigente esterno all’organizzazione della polizia municipale. Lo ha evidenziato il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 4605 del 27 agosto 2012. Un comune ha riformulato l’organizzazione del comando di polizia locale sopprimendo il corpo ed inserendo i vigili alle dipendenze del settore segreteria. Contro questa determinazione il comandante degradato ha proposto ricorso al tar lamentando numerose violazioni di legge. Il collegio ha accolto il ricorso ma il comune ha proposto appello, senza successo. A parere del collegio, infatti, con l’istituzione del corpo di polizia si crea una struttura organizzativa autonoma ed unitaria con uno stato giuridico ed economico differenziato. In pratica l’aggregazione degli operatori di vigilanza rappresenta il corpo di polizia locale al vertice del quale è posto il comandante che ha la responsabilità della struttura e ne risponde direttamente al sindaco. Pertanto, la polizia municipale, prosegue la sentenza, «una volta eretta in corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura».
E questa unitarietà non può essere contrastata nemmeno differenziando l’attività gestionale da quella di vigilanza. Privare il comandante della sua capacità di intervento sugli aspetti gestionali per attribuirli al coordinatore dell’area amministrativa infatti non è conforme alla legge 65/1986 la quale prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato per la polizia locale rispetto agli altri dipendenti comunali. L’autonomia del corpo, conclude il collegio, «si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. È sufficiente al riguardo considerare l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità». In pratica, la soppressione del posto di comandante e lo scorporo dei compiti di polizia locale comportano una evidente violazione della normativa di riferimento.
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