Con «tutti i rapporti» si intende davvero tutti, fatta l’unica eccezione di quelli di competenza di un altro sportello unico, quello delle attività produttive (Suap), che può a buon diritto entrare in gioco quando, insieme a opere edili propriamente dette, occorre ottenere assensi in merito all’apertura, alla cessazione, localizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento di un’attività produttiva o di servizi.
Gli sportelli unici – da attivare entro il 12 febbraio 2013 – posso essere aperti dai Comuni, soprattutto se di piccole dimensioni, anche in forma associata, per diminuire i costi e razionalizzare il servizio.
Le funzioni dello sportello unico, così come ridisegnato dal Dl 83 sono le seguenti:
– ricevere tutte le comunicazioni o le domande relative al l’attività edilizia (comunicazioni con o senza relazione asseverata, segnalazioni di inizio attività, denunce di inizio attività, permessi di costruire, certificati di agibilità) ivi comprese quella relative alle opere per le fonti rinnovabili di energia (fatta eccezione per l’autorizzazione unica che è curata dalla Regione o dalle province da essa delegate con procedimenti assai simili a quelli previsti per gli sportelli unici comunali);
– rilasciare tutti i permessi e gli assensi relativi;
– fornire informazioni del tutto gratuite in merito al l’iter delle pratiche, alle normative d riferimento, ai documenti e provvedimenti amministrativi;
– essere tramite obbligatorio tra il privato e tutte le amministrazioni pubbliche chiamate a pronunciarsi sull’intervento edilizio, richiedendo a tali amministrazioni gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per realizzare le opere, direttamente (se possibile) o anche tramite le cosiddette conferenze di servizi (si veda l’articolo in pagina).
Il tipo e il numero di assensi integrativi che possono essere necessari sono riportati nella tabella pubblicata a fianco: si tratta di un elenco molto nutrito, più dettagliato di quello riportato nel Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2011), ma che non esaurisce tutte le possibilità.
In buona sostanza gli sportelli unici sono nati per offrire un solo referente al cittadino, dando un colpo di spugna alla vecchia prassi dello “scaricabarile” tra le diverse amministrazioni coinvolte in un intervento edile e fornendo tempi certi per l’esame delle pratiche. Ai sensi della legge 241/1990, anzi, il cittadino deve essere informato di chi, al l’interno del Sue, è «responsabile del procedimento», fornendo le informazioni base per potersi mettere in contatto (per esempio, telefono,indirizzo ed e-mail): quindi il rapporto non è con un’entità astratta (il Sue) ma con una persona ben definita.
Il Testo unico privilegia comunque espressamente sia l’invio delle domande da parte dei cittadini che l’acquisizione di pareri e assensi per via telematica. Qualora sia possibile, lo sportello unico raccoglie pareri, autorizzazioni o documenti direttamente dalla diversa amministrazione competente. Se non riesce a riceverli entro 30 giorni, oppure entro lo stesso termine una della amministrazioni esprime il suo dissenso, o il tipo di opere lo prevede comunque (interventi di particolare complessità, opere pubbliche, necessità della valutazione di impatto ambientale), lo sportello convoca la conferenza di servizi. Anch’essa può svolgersi per via telematica, ma, ovviamente, l’iter della pratica finirà per prolungarsi.
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