Permesso di soggiorno annuale o biennale a seconda, rispettivamente, che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato oppure a tempo indeterminato, per gli stranieri regolarizzati. E per riceverlo, non dovranno stipulare il nuovo accordo d’integrazione. Lo spiega il ministero dell’interno nella nota protocollo n. 7809/2012.
Sanatoria lavoro nero. È partita sabato la sanatoria degli immigrati. Stando ai dati del Viminale sulle domande presentate l’interesse maggiore è per domestici, meno per i lavoratori dipendenti. Le ultime indicazioni del ministero dell’interno confermano quanto anticipato nell’incontro con patronati e associazioni di categoria (si veda ItaliaOggi del 13 settembre). E cioè che la sanatoria si rivolge ai datori di lavoro che impiegano «irregolarmente» dipendenti stranieri presenti in Italia, in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011. Di conseguenza, la sanatoria può essere attivata anche per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non consentono lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a stare in Italia per un periodo temporale delimitato.
Sulla «pericolosità». Circa i motivi di esclusione dalla sanatoria dei cittadini stranieri, il ministero spiega che occorre fare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 per la valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati dell’articolo 381 del codice di procedura civile (peculato, corruzione ecc.). Pertanto, l’eventuale presenza di condanna per tali reati non determina automaticamente l’esclusione dalla sanatoria, non essendo da sola sufficiente a esprimere un giudizio di pericolosità. Piuttosto, la pericolosità va valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti «una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza per lo stato o per uno degli stati con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne».
Il permesso di soggiorno. La circolare, ancora, spiega che una volta che la procedura di emersione si conclude con esito positivo, al lavoratore straniero regolarizzato viene rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro la cui durata dipende dal contratto di lavoro. In particolare, la durata sarà annuale o biennale a seconda che il rapporto di lavoro (l’assunzione) sia a tempo determinato oppure indeterminato. In ogni caso, la questura procederà alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione.
Non serve l’Accordo di integrazione. Infine, il ministero spiega che i lavoratori regolarizzati non sono tenuti a stipulare il nuovo accordo di integrazione (dpr n. 179/2011), essendo un adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il primo ingresso in Italia dal 10 marzo 2012 (gli stranieri regolarizzati, invece, per condizione di ammissione, devono essere presenti in Italia da prima del 1° gennaio 2012). Invece, sono tenuti al versamento del contributo economico d’importo pari a 80 o 100 euro, a seconda che il permesso di soggiorno abbia durata annuale o biennale. Il contributo andrà versato con le consuete modalità, ossia sul c/c postale n. 67422402 intestato al ministero delle finanze.
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