Potenziamento degli strumenti di tutela finanziaria degli enti e riduzione dell’indebitamento pubblico sono tra i punti cardine del decreto enti locali, varato dal Governo il 4 ottobre scorso.
Per evitare situazioni di grave squilibrio finanziario, viene innalzata allo 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio la misura minima del fondo di riserva e si vieta l’utilizzo del l’avanzo di amministrazione per gli enti locali che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 195 (utilizzo di somme a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000). L’ammontare minimo del fondo di riserva dovrà inoltre essere usato per coprire eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all’ente.
Per rendere operative queste disposizioni, e in considerazione del fatto che la situazione dei vincoli finanziari presso il tesoriere è condizionata dall’intero sistema di pagamenti e riscossioni giornalieri, occorrerebbe chiarire il momento cui far riferimento per la verifica di cassa. Inoltre, non dovrebbe essere applicabile la limitazione all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in caso di fondi vincolati da destinare per obbligo di legge.
Il decreto prevede inoltre che il taglio previsto per il 2012 dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 95/2012 non si applichi ai Comuni che dimostrino una riduzione del proprio stock di debito. I fondi erariali non saranno infatti decurtati nei confronti dei Comuni che utilizzeranno queste somme per l’estinzione anticipata del proprio debito. Gli importi corrispondenti, anche se iscritti in entrata, non saranno però validi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Se le risorse non saranno utilizzate entro la fine dell’anno, i fondi saranno ridotti nel 2013 proporzionalmente alle spese per consumi intermedi desunte dai dati Siope. Per dimostrare l’estinzione anticipata, i Comuni dovranno comunicare al ministero dell’Interno le somme eventualmente non utilizzate, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo modalità che dovranno essere definite con decreto da emanare entro gennaio. La mancata comunicazione comporterà il recupero delle risorse nel 2013 per un importo pari al totale della riduzione non operata l’anno precedente.
L’applicazione pratica del nuovo meccanismo comporta la verifica da parte degli enti dei mutui suscettibili di estinzione anticipata. In particolare, occorrerà verificare l’esistenza di prestiti completamente erogati dall’istituto finanziatore e l’importo delle eventuali penali previste per il rimborso anticipato. Sembrerebbe infatti impossibile finanziare gli oneri straordinari connessi all’estinzione anticipata con le entrate derivanti dalla mancata applicazione dei tagli. Poiché le penali costituiscono spesso una componente importante dell’esborso finanziario complessivo, sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ufficiale che consentisse ai Comuni l’individuazione corretta delle fonti di finanziamento necessarie per perfezionare l’operazione.
Le misure
FONDO DI RISERVA
Sale allo 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio la misura minima del fondo di riserva e si vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per gli enti nelle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di somme a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del Tuel. L’ammontare minimo del fondo di riserva dovrà essere usato per coprire spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all’ente
LE RISORSE ERARIALI
Salta il taglio 2012 delle risorse erariali per i Comuni che le utilizzeranno per l’estinzione anticipata del proprio debito. Se le risorse non saranno utilizzate entro la fine dell’anno, i fondi saranno ridotti nel 2013 proporzionalmente alle spese per consumi intermedi desunte dai dati Siope. Per dimostrare l’estinzione anticipata, i Comuni dovranno comunicare al ministero dell’Interno le somme eventualmente non utilizzate, entro il 31 marzo 2013
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