Digitalizzazione ancora al palo

Pubblica amministrazione. Mancano gli interventi necessari per lo sviluppo delle nuove tecnologie

Il Sole 24 Ore
23 Aprile 2013
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La digitalizzazione del Paese arranca: manca ancora l’emanazione delle regole tecniche di attuazione del Codice dell’amministrazione digitale relativamente alle firme elettroniche, al documento informatico, alla conservazione sostitutiva e al protocollo informatico, e del secondo decreto attuativo della fattura elettronica obbligatoria. In realtà questi provvedimenti hanno fatto tutti i passi dovuti (nazionali e comunitari) e necessitano solo di una firma che li renda operativi. 
I provvedimenti, particolarmente attesi da tutte le imprese del settore, eliminerebbero anche una serie di dubbi e di alibi che frenano le decisioni aziendali. Proprio per questo, nel corso della manifestazione di Omat tenutasi a Milano la scorsa settimana, è stato lanciato da alcuni studiosi della materia un primo manifesto per l’Italia digitale. Il manifesto (disponibile sul sito www.ilsole24ore.com e sottoscrivibile da chiunque), individuando gli obiettivi che la digitalizzazione del Paese si propone, fissa una richiesta esplicita che vengano immediatamente approvati i provvedimenti mancanti.
A dire il vero, l’esigenza di un’accelerazione dei processi di modernizzazione deriva anche in modo esplicito dalle misure adottate a fine anno dal decreto legge 179/2012. Questo provvedimento si pone, tra l’altro, l’obiettivo di estendere il ricorso alla firma digitale o alla firma elettronica avanzata nella redazione di qualsivoglia tipologia di documento. Questo l’obiettivo che si vuole raggiungere attraverso un incremento delle tipologie di firme elettroniche utilizzabili ai fini della redazione di atti e documenti, assicurando una sostanziale e piena equiparazione con il documento cartaceo con lo scopo ulteriore di diffondere l’utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, riducendone tempi di risposta e costi correlati. La sua attuazione però trova proprio un ostacolo insuperabile nella mancata adozione delle citate regole tecniche attuative dell’articolo 71 del Dlgs 82/2005. 
Non solo le imprese, ma anche i cittadini potrebbero trarre benefici dall’adozione di questi provvedimenti. L’articolo 4 del decreto legge 179 del 2012 ha inserito nel Cad l’articolo 3-bis, che riconosce a ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata come domicilio digitale. Dal 1° gennaio 2013 le comunicazioni delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi dovrebbero essere inviate a tale indirizzo, inserito nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). In mancanza di domicilio digitale, le amministrazioni potrebbero però predisporre le medesime comunicazioni come documenti informatici sottoscrivendoli con firma digitale o elettronica avanzata. Di fatto la norma non è in ogni caso operativa. È infatti necessaria l’adozione di un decreto che individui modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale e regole per la consultazione dell’Anpr da parte di gestori ed esercenti al fine di reperire il domicilio digitale degli utenti. In assenza del domicilio digitale si potrebbero produrre documenti informatici: la mancata pubblicazione delle regole tecniche sulle firme elettroniche impedisce tuttavia di adottare tale modalità. 
I documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma avanzata potrebbero infatti essere inviati, per posta ordinaria o raccomandata a/r, in copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici potrà infatti essere apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del Cad (oggi mancanti), e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.
L’assenza delle regole tecniche attuative del Cad rende anche non compiutamente attuabile l’ulteriore previsione contenuta all’articolo 6 del Dm 179/2012. Dal 1° gennaio 2013, infatti, possono essere sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità, gli accordi organizzativi che le amministrazioni pubbliche concludono tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

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