Questo il testo dell’articolo 9 del Dl sviluppo bis che modifica l’articolo 21 del Codice dell’amministrazione digitale (Cad), Dlgs 7 marzo 2005, n. 82:
– all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «dispositivo di firma» sono inserite le seguenti: «elettronica qualificata o digitale»;
– all’articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del Codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale».
La prima novità è che il disconoscimento del documento informatico con firma elettronica avanzata non è più basato sulla prova del mancato utilizzo del dispositivo di firma da parte del titolare del dispositivo e che ora, invece, quel disconoscimento, con relativa inversione dell’onere probatorio, è limitato alla firma elettronica qualificata o digitale. Viene quindi eliminata una rilevante incongruenza prima contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale, più volte segnalata, dal momento che la firma elettronica avanzata non richiede necessariamente un dispositivo di firma. Ad esempio, nel caso di firma cosiddetta “grafometrica”, cioè della sottoscrizione autografa apposta su tablet informatico con una particolare penna, il dispositivo di firma non esiste, a meno di non voler considerare tale la mano, con evidenti effetti paradossali nell’applicazione della norma previgente.
La firma elettronica qualificata e la firma digitale richiedono una necessaria mediazione tecnologica: qualcosa che si sostituisca alla mano per apporre la firma, un “dispositivo” di firma, appunto. Ma la firma grafometrica non richiede alcun dispositivo, essendo in realtà una sottoscrizione autografa e quindi apposta con la mano: dunque il riferimento al dispositivo, semplicemente, in questo caso non ha ragion d’essere.
La seconda rilevante novità è costituita da un importante chiarimento interpretativo. Ora non può più esservi alcun dubbio sull’idoneità del documento con firma elettronica avanzata ad integrare il requisito della forma scritta di cui all’articolo 1350, Codice civile. Ciò si applica a tutti gli atti e i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam cioè per la validità dell’atto o del contratto: ad esempio, contratti bancari, consenso privacy per i dati sensibili. In sintesi, il documento con firma elettronica avanzata integra la forma scritta per tutti gli atti e i contratti, tranne quelli aventi ad oggetto beni immobili.
Questo chiarimento è assai opportuno, benché l’interpretazione prevalente fosse già in questo senso, non essendo la norma previgente formulata in modo chiaro.
Ciò che ancora manca, come già evidenziato, per la completa definizione del quadro normativo è la pubblicazione delle regole tecniche in materia di firme. La richiesta di una pronta emanazione di tali regole è stata formulata da professionisti, autorità e imprese nel manifesto per l’Italia digitale di cui si è parlato ieri da queste stesse pagine (per il testo si veda – www.ilsole24ore.com). Il testo del decreto, disponibile online nel sito dell’Agenzia digitale per l’Italia, già Digitpa, ha raccolto i pareri previsti dalla normativa e avrebbe potuto essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale fin dal maggio 2012. La pubblicazione del decreto è il tassello che manca perché la firma elettronica avanzata possa avere gli effetti giuridici sopra illustrati, e quindi per sbloccare gli investimenti nei progetti che prevedono l’utilizzo di questa firma in molti settori, ad esempio in ambito bancario, assicurativo e sanitario.
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