L’importo dell’anticipazione concesso a valere sul fondo di rotazione previsto dal decreto legge salva enti, deve essere iscritto in bilancio in un apposito fondo vincolato dell’entrata. Negli esercizi successivi, tale fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme che annualmente l’ente locale rimborserà al mininterno.
Inoltre, i proventi da beni patrimoniali disponibili devono essere destinati, in generale, alla copertura di spese di investimento. Fanno però eccezione i casi di dissesto dell’ente e di accesso al predetto fondo di rotazione, in cui detti proventi concorrono al ripiano dell’intera massa passiva.
Sono questi gli importanti chiarimenti forniti dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 14/2013, con cui sono state messe nero su bianco rilevanti questioni di massima scaturenti dalle disposizioni contenute nel dl n. 174/2012
Fondo vincolato
Un primo quesito di rimessione è fondato sulla corretta allocazione in bilancio delle somme che l’ente locale riceve in virtù dell’accesso al fondo di rotazione previsto dal decreto legge n. 174/2012. Sul punto, la Corte ha ricordato come la natura di tale fondo, alla stessa stregua dell’anticipazione di tesoreria prevista dal recente decreto sblocca pagamenti della pubblica amministrazione, sia quella di permettere agli enti locali di far fronte a momentanee carenze di liquidità e di favorire il ripristino di una normale liquidità di bilancio. Sotto il profilo contabile, l’imputazione dell’anticipazione nelle entrate di bilancio, pone il problema della corretta allocazione della corrispondente voce di uscita. Ciò in quanto tale anticipazione, una volta acquisita, viene restituita in un arco temporale massimo di dieci anni.
Con il rischio, ammette la Corte, che la quota delle risorse acquisite e non immediatamente impegnate per la restituzione, andrebbero a fornire copertura per nuove e maggiori spese, arrecando distorsioni sul risultato di amministrazione effettivo. In tal modo, verrebbero irrimediabilmente vanificate le finalità della disposizione contenuta nel citato decreto legge n. 174/2012.
Occorre pertanto, che si sterilizzino gli effetti sul versante della spesa, a partire dal primo anno di attivazione dell’anticipazione e sino alla completa restituzione dell’anticipazione ottenuta.
L’obiettivo, a detta dei magistrati contabili, viene conseguito iscrivendo, nei fondi vincolati dell’esercizio di accertamento, una somma pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal Fondo di rotazione, e rubricandola come «Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente». Negli esercizi successivi al primo, pertanto, questo neonato fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme che l’ente locale rimborserà annualmente con rate semestrali. La soluzione portata dalla Corte, in pratica, si allinea alle previsioni impartite dal dlgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in cui tutte le obbligazioni, attive e passive, giuridicamente perfezionate, sono imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza.
Proventi delle alienazioni immobiliari
Sulla corretta destinazione dei proventi da alienazioni immobiliari, la Corte, dopo aver svolto un excursus sulla normativa in vigore, ha chiarito che la volontà del legislatore è di rafforzare la virtuosità nella gestione del bilancio degli enti locali, ponendo il divieto della destinazione di risorse provenienti dal patrimonio al finanziamento della spesa corrente. Così, ha ammesso che i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, non possono avere destinazione diversa da quella indicata all’articolo 1, comma 443 della legge di stabilità 2013, ovvero la destinazione alla copertura delle spese di investimento o alla riduzione del debito (solo in assenza delle prime). L’eccezione è altresì riservata ai casi in materia di dissesto dell’ente e di accesso al fondo di rotazione. In questi casi, i predetti proventi concorreranno a finanziare l’intera massa passiva.
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