Conti locali a rischio

L’emendamento al dl 35 penalizza le amministrazioni più virtuose

Italia Oggi
31 Maggio 2013
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Dagli emendamenti al dl 35/2013 sullo sbocco dei pagamenti della p.a. spunta una sanatoria generalizzata per i debiti fuori bilancio maturati al 31/12/12 e riconoscibili dal consiglio degli enti locali, ai sensi dell’art. 194 del dlgs 267/00.

In pratica, con la nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, sarà possibile conteggiare anche i debiti fuori bilancio relativi a spese in conto capitale, ai fini della distribuzione degli «spazi finanziari» esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno e, quindi, consentirne il pagamento in deroga agli obiettivi stabiliti dagli artt. 30 e seguenti della legge 183/11, circ. 5 del 7/2/13 e dm 14/5/13.

Però, il lodevole intento di procedere all’immediato pagamento di tutti i debiti scaduti della p.a., rischia di fare d’ogni erba un fascio; infatti, così facendo si considerano irrazionalmente allo stesso modo sia i debiti regolarmente contabilizzati da parte di enti virtuosi che hanno comunque adeguato i loro investimenti alle restrizioni del patto di stabilità ed ai vincoli dell’indebitamento, sia i debiti generati da comportamenti non conformi alla legge, definiti per l’appunto «debiti fuori bilancio» dall’art. 194 del Tuel e dal principio contabile n. 2 dell’Osservatorio per la finanza locale.

Si tratta, ad esempio, di palesi violazioni delle procedure di trasparenza nella scelta del contraente, delle norme sulla programmazione di bilancio, progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, indebitamento e così via, senza contare la pratica (purtroppo) diffusa di realizzare opere pubbliche fuori da qualsiasi regola nella consapevolezza di avviare in un secondo momento il riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio.

La nuova formulazione dell’art. 1, fa saltare anche il pesante sistema sanzionatorio previsto per gli enti che non rispettano i vincoli di finanza pubblica: taglio trasferimenti pari allo sforamento dell’obiettivo, blocco assoluto delle assunzioni di personale e dell’indebitamento, contenimento delle spese correnti, riduzione del 30% indennità e gettoni degli amministratori (art. 1, comma 439, legge 228/12).

Di fatto, vengono premiati gli enti meno virtuosi e, contemporaneamente, penalizzati quelli che hanno rispettato le regole, perché non avendo questi ultimi debiti da pagare né debiti fuori bilancio, non possono richiedere «spazi ulteriori» ai fini del patto di stabilità.

D’altro canto, un simile ragionamento vale anche per i fornitori degli enti locali che vantano crediti inevasi: sono posti tutti sullo stesso piano, sia quelli risultanti i migliori offerenti a seguito di regolari gare pubbliche sia quelli assegnatari di lavori/forniture in assenza di un analogo percorso di trasparenza amministrativa.

Inoltre, non si dispone al momento attuale di nessuna stima sull’entità del fenomeno dei debiti fuori bilancio che potrebbero rientrare nella fattispecie considerata dalla nuova riformulazione dell’art. 1 anche in relazione alla possibilità di riformulare la richiesta di spazi finanziari entro il 5/7/13.

In ultima analisi, si pone un grande problema di disparità di trattamento tra enti e tra fornitori della p.a., che comunque potrebbe essere ancora corretto prima della conversione in legge del dl 35/13.

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