Le Regioni gestiscono in proprio una serie di funzioni, per le quali si trovano a dover erogare fondi ad altri enti “sottordinati” funzionalmente (come le Asl) o “istituzionalmente” (come Province e Comuni). E la finanza del Servizio sanitario nazionale transita tutta dal bilancio delle singole Regioni.
A quest’ultima il decreto “sblocca crediti” (Dl 35/2013) dedica un articolo ad hoc: il numero 3. L’articolo 2, invece, riguarda più generalmente il debito di Regioni e Province autonome, concentrato prevalentemente verso Comuni e Province, per trasferimenti di fondi a seguito di delega di funzioni, diretta o indiretta. Nella delega diretta, le risorse trasferite provengono per intero dal bilancio regionale, in quella indiretta (l’esempio classico è quello della gestione dei fondi Ue) la copertura deriva da trasferimenti o dello Stato o (in casi particolari) direttamente dell’Ue.
In questo giro di debiti/crediti si creano legami contabili articolati e complessi. Le somme che dallo Stato centrale sono destinate alle Regioni risultano nel bilancio centrale (se non erogate alla fine dell’anno di stanziamento) come residui passivi che, in maniera speculare, devono comparire come residui attivi nel bilancio della Regione assegnataria. Se i fondi sono destinati al solo transito nel bilancio regionale (perché gli assegnatari ultimi sono altri enti), il residuo attivo della Regione avrà una corrispondente voce di residuo passivo nel suo bilancio e di residuo attivo in quello dell’ente destinatario.
Tutto ciò va tenuto presente nel momento in cui si ricostruisce la logica dell’intervento dello “sblocca crediti” nei confronti delle Regioni. Perciò le norme destinate a ciò sono articolate in diversi punti del Dl 35/13: in piccola parte nell’articolo 1 e per la restante nel secondo e nel terzo.
La “nuova liquidità” messa a disposizione delle Regioni proverrà sempre dal «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» (con una dotazione di 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014) istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia. Verrà utilizzata la «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l’anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l’anno 2014 (rimodulate in sede di conversione del Dl 35/2013). Sempre l’articolo 1 – per fornire ulteriore liquidità agli enti locali – per l’anno 2013 allenta ulteriormente anche il Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome, per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali (soggetti al patto di stabilità interno) a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
Seguendo i tecnicismi prima evidenziati (residui attivi/passivi corrispondenti), le Regioni sono liberate dagli obblighi del patto di stabilità per le partite debito/credito già registrate come tali nei bilanci (entrambi) della Regione debitrice e dell’ente (Provincia o Comune) creditore. I fondi in tal modo liberati devono, però, essere obbligatoriamente ed esclusivamente impiegati per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 oppure dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
Nell’articolo 2 del Dl 35/2013, la struttura del testo è molto simile a quella dell’articolo 1, rivolto a Comuni e Province. Si spiega, in buona sostanza, come ed in quali casi specifici le Regioni possono chiedere al ministero dell’Economia anticipazioni di cassa – da restituire con un piano d’ammortamento a lungo periodo – per pagare propri debiti (sempre col richiamo ai soli debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 oppure per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine).
L’articolo, come altri dello “sblocca crediti”, è stato già oggetto di attuazione amministrativa, sulla base della vigenza delle norme d’urgenza. Il comma 1 – modificato nel passaggio alla Camera – prevede che le richieste di anticipazione delle Regioni dovevano essere rivolte al ministero dell’Economia, entro il 30 aprile 2013.
Queste sono state pari a 10.598,78 milioni di euro, secondo il decreto del ministero n. 41831 del 14 maggio 2013. L’anticipazione è stata concessa secondo i dettami del previsto parere della Conferenza Stato-Regioni, adottato il 9 maggio 2013, col quale sono state identificate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale. Per attivare la richiesta del “prestito dello Stato”, è servita una certificazione congiunta del presidente della Regione e del responsabile finanziario.
La norma
01|LA DEROGA
Il comma 7 dell’articolo 2 del Dl 35/2013 prevede, per l’anno 2013, un’ulteriore deroga al patto di stabilità interno delle Regioni, per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 800 milioni di euro, come rifinanziamento, in termini di sola cassa e per il solo anno 2013, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera n-bis), della legge 12 novembre 2011, n. 183
02|IL RIPARTO
I successivi commi 8 e 9 stabiliscono come debba avvenire il riparto delle citate risorse tra le Regioni nonché come si debba articolare il monitoraggio dell’utilizzo delle medesime
03|L’OBIETTIVO
Questa integrazione è indispensabile per assicurare alle amministrazioni titolari dei programmi comunitari 2007/2013 il conseguimento dei target di spesa fissati al 31 dicembre 2013, per scongiurare la perdita di risorse comunitarie che deriva dall’applicazione della regola del disimpegno automatico prevista dai Regolamenti Ue che disciplinano l’intervento dei Fondi strutturali europei. In particolare, a ogni euro assegnato dall’Ue deve corrispondere un euro di spesa dal bilancio dell’ente assegnatario. Dunque, se non ci sono risorse statali o regionali da spendere, non si possono spendere i fondi Ue.
04|IL MONITORAGGIO
A fronte delle ulteriori risorse messe a disposizione, il decreto prevede un inasprimento dei meccanismi di monitoraggio della spesa, da parte del dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del ministero dell’Economia (la cabina di regia nazionale sull’impiego dei fondi Ue). Entro il 15 settembre del 2013 e 2014, il dipartimento verifica l’utilizzo, alla data del 31 luglio precedente, del plafond di spesa assegnato a ciascuna Regione e, qualora riscontri per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond assegnato, dispone la rimodulazione del quadro di riparto
PIÙ E MENO
Le maggiori risorse messe a disposizione delle Regioni vengono da un fondo che per il 2013 ha una dote di 9,5 miliardi
La sezione utilizzabile del fondo ha 2,5 miliardi per il 2013
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento