Il Documento unico di regolarità contributiva va rilasciato anche a quelle aziende che possono provare, con apposita certificazione, di essere creditrici nei confronti della pubblica amministrazione per importi almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 di ieri il
decreto del ministero dell’economia (di concerto con quello del lavoro) del 13 marzo 2013 con il quale si stabiliscono le apposite modalità di rilascio del Durc. Di conseguenza, gli enti tenuti al rilascio del documento, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, dovranno emettere il Durc precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del documento medesimo. Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il dpr 207/2010 che prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applica alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni. La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari. Qualora l’importo riconosciuto da una banca o da un intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.
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