L’obiettivo della semplificazione amministrativa perseguito ad ampio raggio dal Dl 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) riguarda anche il Durc negli appalti pubblici. L’articolo 31 sposta solo sulle stazioni appaltanti, comprese quelle diverse dalle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, esonerando le imprese dal presentare il certificato per accertare quanto auto-dichiarato in fase di ammissione alla gara e per consentire i pagamenti agli appaltatori ed ai subappaltatori.
L’agevolazione per le imprese è di ampio impatto se si considera che l’onere dell’acquisizione d’ufficio del certificato viene esteso a tutte le stazioni appaltanti – anche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici – e ai soggetti privati comunque chiamati ad applicare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Il riutilizzo Il decreto “del fare” incide anche su una semplificazione interna. Si consente infatti l’utilizzo dello stesso Durc in corso di validità (passata a 120 giorni) che, acquisito d’ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto.
Inoltre, a ulteriore snellimento degli oneri procedurali, si prevede che la stazione appaltante può utilizzare nell’ambito di altri appalti pubblici il Durc acquisito in occasione di altri contratti. Nella fase successiva di esecuzione dell’appalto il Durc acquisito ogni 120 giorni verrà impiegato per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, oltre che per il certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo Durc.
La difficile congiuntura economica e la carenza di liquidità delle imprese spiegano però l’adozione anche di ulteriori misure: nel caso in cui gli enti competenti riscontrino la mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, ne informano l’interessato o il suo consulente del lavoro mediante posta elettronica e lo invitano a regolarizzare la propria posizione entro un massimo di 15 giorni. In ogni caso se il Durc segnala un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti pagano comunque l’appaltatore, trattenendo dal certificato di pagamento il debito contributivo e provvedendo poi direttamente al relativo versamento agli enti previdenziali.
Infine il meccanismo di compensazione previsto dal l’articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito nella legge n. 94/2012), che consente il rilascio del Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno stesso soggetto, ha trovato finalmente la propria disciplina di dettaglio nel decreto del ministero dell’Economia pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 16 luglio. Il Durc così rilasciato può essere utilizzato dall’impresa per ottenere il pagamento di stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture oggetto d’appalto. Scatta poi l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva.
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