Entro lunedì prossimo, gli enti locali (come le altre p.a.) dovranno completare la comunicazione tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e non estinti. Il termine, in realtà, è fissato dall’art. 7 del dl 35/2013 al 15 settembre, che però è domenica, quindi la scadenza deve intendersi differita al giorno successivo.Visto che mancano pochi giorni, conviene riepilogare alcuni aspetti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare 30/2013 della ragioneria generale dello stato.
Vanno comunicati tutti debiti ancora non pagati relativi a somministrazioni, forniture e appalti, nonché quelli relativi a prestazioni professionali, dando separata evidenza a quelli già oggetto di cessione o certificazione. Poiché non sono previste limitazioni in tal senso, occorre considerare sia i debiti di parte corrente che quelli di parte capitale.
Come detto, la norma si riferisce esclusivamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili, per cui potrebbero essere esclusi i debiti fatturati che non abbiano tali caratteristiche, anche se per gli stessi sono state richieste le deroghe al Patto o le anticipazioni di liquidità. Tuttavia, occorre procedere con estrema attenzione alla verifica prima di escludere un debito, viste le pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento dell’obbligo. Esso, infatti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Gli stessi dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.Devono essere comunicati anche i debiti verso soggetti con Durc irregolare. Come chiarito dalla precedente circolare della Rgs 36/2012, infatti, la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).
Ciascuno dei documenti caricati in piattaforma (uno per ciascun creditore) acquista efficacia giuridica, anche ai fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione, solo dopo essere stato firmato elettronicamente attraverso il sistema.
Occorre prestare attenzione ai documenti già caricati ma non ancora validati in attesa di eventuali segnalazioni da parte del creditore. Per questi, occorre provvedere alla firma entro la scadenza. Non è ammessa altra forma di comunicazione diversa da quella telematica. La comunicazione, per il creditore, equivale a certificazione del rispettivo credito.
Essa, nella generalità dei casi, si intende rilasciata senza indicazione della data di pagamento. In fase di conversione del dl 35, tuttavia, è stato introdotto un meccanismo per consentire la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d’ufficio, nei limiti delle risorse rese disponibili sia attraverso la concessione di spazi finanziari sul Patto sia attraverso la concessione delle anticipazioni di liquidità. In base alle indicazioni della circolare n. 30, ciò comporta che, nel momento in cui l’amministrazione debitrice riceve notizia dell’entità delle risorse a essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, è tenuta ad aggiornare l’elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente a un set di debiti di importo corrispondente.
La data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche e aggiornamenti.
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