Dal 1° gennaio 2014, addio all’agevolazione per l’acquisto dei fondi rustici (piccola proprietà contadina) posta a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Con il dl 12/09/2013 n. 104 (Gazzetta Ufficiale 12/09/2013 n. 214), il legislatore ha introdotto alcune modifiche che impattano sui trasferimenti immobiliari, anticipando almeno di un anno quanto indicato dal provvedimento sul federalismo fiscale (dlgs n. 23/2011).
Infatti, il comma 380, art. 1, legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) è intervenuto sull’articolo 2, del dlgs 23/2011, postergando al 2015 la devoluzione delle entrate di derivazione immobiliare a favore degli enti comunali; di conseguenza, anche l’art. 10 del medesimo decreto, che introduce l’aliquota del 9%, si riteneva applicabile a partire dal medesimo anno (2015).Purtroppo, per il comparto primario è stato emanato anche il dl n 104/2013 (cosiddetto «Decreto scuola») che, nel disporre l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale (euro 50) e innalzando la fissa di registro (da euro 168 a euro 200), ha modificato contestualmente l’art. 10, dlgs n. 23/2011, con l’anticipazione, dal prossimo 1° gennaio 2014, della relativa applicazione.
Il citato articolo 10 modifica l’articolo 1, della «Tariffa», «Parte Prima», allegata al dpr 131/1986 (Tur) disponendo che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, il tributo si applica nella misura del 9%, con la sola esclusione dei trasferimenti che hanno per oggetto l’abitazione principale, per i quali si rende applicabile l’aliquota più ridotta del 2%.In aggiunta, la disposizione citata abroga tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, a decorrere dal medesimo anno (2014), ancorché le stesse siano applicabili in conformità a leggi speciali, eliminando anche la «Nota 1», dell’art. 1 della citata Tariffa che dispone l’applicazione dell’aliquota ridotta all’8%, in luogo di quella del 15%, per gli atti concernenti il trasferimento di terreni agricoli a favore di imprenditori agricoli a titolo principale (Iatp).Peraltro, la citata riduzione al 9% non ha avuto grande significatività in quanto l’imprenditore a titolo principale (Iatp) è stato sostituito dall’imprenditore agricolo professionale (Iap), dal dlgs n. 99/2004, e detto decreto ha sancito l’assimilazione di tale figura a quella del coltivatore diretto, cui si rendeva applicabile l’agevolazione denominata «piccola proprietà contadina» che permette l’acquisto di fondi rustici, con l’applicazione dell’1% a titolo di imposta catastale e di 168 euro per l’imposta di registro e per l’imposta ipotecaria.
Peraltro, l’agevolazione richiamata era stata messa a regime con il dl n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, staccandosi completamente dalla legge n. 604/1954, che confermava l’applicazione delle imposte nell’ammontare appena indicato (1% + 168 + 168), rendendo più semplice anche la relativa fruizione.
Trattandosi, appunto, di una «agevolazione» (così è definita dalla stessa norma), la stessa rientra tra quelle leggi speciali abrogate esplicitamente dalle disposizioni in commento, con la conseguenza che dal prossimo anno i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) potranno acquistare i fondi rustici, destinati all’esercizio della propria attività, scontando la medesima imposta che sconterà un cittadino ordinario e che attualmente paga complessivamente, per detti acquisti, il 18% del valore indicato in atto (15% di registro e 3% per le imposte ipotecaria e catastale).
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