Entro fine dicembre 2013 gli enti locali e le altre amministrazioni tenute alla privatizzazione delle società pubbliche devono trasmettere all’Antitrust l’eventuale richiesta di deroga per le società strumentali «in house». È quanto afferma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con il provvedimento del 3 settembre 2013 n. 24512 (pubblicato nel bollettino n. 36 del 16 settembre 2013), ha modificato il formulario per le comunicazioni e la richiesta di parere finalizzata all’eventuale mantenimento di gestioni in house ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Un primo punto rilevante del provvedimento riguarda la delimitazione dell’ambito operativo della norma a seguito di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 229 del 23 luglio 2013. L’Autorità afferma, infatti, che la comunicazione si deve intendere applicabile, in ambito regionale e locale, alle sole «società strumentali» degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e, fuori da tale ambito, alle società strumentali delle altre amministrazioni.
Dopo tale precisazione l’Agcm, anche a seguito di quanto stabilito dalla Corte costituzionale a luglio, afferma l’esistenza di un «vincolo di adeguamento ulteriore per tutte le società pubbliche strumentali non ancora conformi al modello dell’in house providing, siano queste soggette o meno agli obblighi di dismissione di cui al comma 1 dell’art. 4». In sostanza, anche per le società strumentali deve valere il vincolo della partecipazione pubblica al 100% e del rispetto dei principi comunitari elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea, e ciò a prescindere dal fatto che esse siano da sottoporre allo scioglimento o all’alienazione delle quote da parte dell’ente.
L’Autorità afferma inoltre che, per ottenere la deroga alla privatizzazione in caso di impossibilità di ricorrere al mercato, le amministrazioni pubbliche che controllano società strumentali c.d. in house (con un fatturato 2011 superiore al 90% a favore dell’ente di riferimento) devono predisporre l’analisi del mercato e la conseguente relazione all’Agcm ai fini dell’emissione del parere vincolante. La «strumentalità» delle attività svolte dalle società nei confronti dell’ente», afferma l’Autorità, «dipende dal fatto che i beni e servizi erogati siano a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.
Il provvedimento chiarisce anche che comunque le deroghe alla privatizzazione “rivestono carattere eccezionale” e devono risultare ad una “adeguata istruttoria, motivazione e giustificazione” dalle quali emerga – ad esempio – l’esistenza di “benchmark di costo per l’acquisizione di beni e servizi e l’eventuale presenza di manifestazioni di interesse proveniente dal mercato”».
Al provvedimento, infine, è allegato un nuovo formulario da utilizzare per la richiesta di parere (per la deroga), che dovrà deve comunque essere reso nei 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento