I tirocini formativi sono spesa di personale e devono rientrare tra le tipologie lavorative da contenere nel limite del 50% dell’anno 2009. La conclusione giunge dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna che, con la deliberazione 268/2013, risponde ad un sindaco che intende attivare tirocini formativi, mediante convenzioni con l’amministrazione provinciale.
Due sono le questioni principali. Innanzitutto, i giudici contabili sono chiamati a esprimersi sulla nozione di “spesa di personale” specificando, tra l’altro, se in tale aggregato vanno ricomprese le spese per praticantati e/o apprendistati. A tale proposito è inevitabile il riferimento all’articolo 36 del Dlgs 165/2001, che prevede, al secondo comma, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, delle forme di lavoro flessibile. Tra queste sono esplicitamente richiamati gli “altri rapporti formativi”. A parere della Corte dei conti, tale locuzione porta a una interpretazione che non può che essere ampia, ricomprendendo al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo. Se la fattispecie è rapportata all’articolo 36, difficilmente si può sostenere che tale spesa non ricada tra i costi del personale; di conseguenza va conteggiata sia per la riduzione in valore assoluto (rispetto all’anno precedente per gli enti soggetti a patto) sia per determinare il rapporto tra spese di personale e spese correnti.
Il secondo aspetto preso in esame riguarda, invece, il contenimento delle forme di lavoro flessibile nel limite del 50% di quanto speso nell’anno 2009, come previsto dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Tale norma utilizza, ancora una volta, il termine “rapporti formativi” e, pertanto, la conclusione dei giudici contabili è inevitabile. Il tirocinio formativo, pur non costituendo un rapporto di lavoro in senso proprio, instaura un rapporto tra amministrazione e soggetto dal quale derivano specifici obblighi e diritti. In questo modo si instaura una relazione che può considerarsi rientrante nel concetto di rapporto formativo in senso ampio. Va però ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 173/2012, ha precisato che ciascun ente locale può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella che è stata sostenuta nel 2009.
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