Zone di pregio, addio ai tavolini

Lo ha stabilito il decreto legge Cultura

Italia Oggi
11 Ottobre 2013
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Stop a tavolini, sedie e ombrelloni, nelle zone di pregio; ma soltanto dove decidono regione e soprintendenza.

Maggiori vincoli, in pratica, per le attività commerciali, in senso lato, che si svolgono nei centri storici e comunque nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Lo ha stabilito il decreto legge Cultura 91/2013 nel testo modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella G.U. di martedì scorso, 8 ottobre. La scelta del legislatore è stata quella di aggiungere un comma all’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004) di cui tra l’altro viene anche modificata la rubrica, che già imponeva ai comuni di richiedere alla sopraintendenza il parere in merito alla individuazione delle aree da sottoporre a particolari vincoli per lo svolgimento dell’attività di commercio. Evidentemente il sistema non ha funzionato se oggi la competenza a intervenire viene assegnata direttamente alle direzioni regionali e alle soprintendenze che, sentiti gli enti locali, provvederanno in merito adottando apposite determinazioni.

Lo scopo è quello di vietare l’uso del territorio non compatibile con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale. I settori interessati, oltre alle aree mercatali, sono quelli del commercio itinerante ma anche le concessioni di occupazione di suolo pubblico.

Quelle, per intenderci, che interessano l’area esterna a bar e ristoranti per la collocazione di tavolini e ombrelloni e che non beneficiano del posteggio pluriennale come avviene per il tradizionale commercio ambulante. Insomma, il problema non è più soltanto quello sollevato nelle varie direttive decoro che si sono succedute nel tempo (Rutelli e Ornaghi) del contrasto al commercio abusivo, bensì quello di impedire l’esercizio sia di attività commerciali che artigianali sia qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Il messaggio è chiaro: va assicurato decoro ai complessi monumentali e gli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, comprese le aree adiacenti.

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