La delibera n. 22/2013 della sezione Autonomie della Corte dei conti chiarisce diversi aspetti chiave della procedura del predissesto.
Tra i quesiti, quello afferente al potere di revoca della intervenuta adesione alla particolare procedura prevista agli articoli 243 bis-quater del Tuel. In proposito, tale facoltà è stata ritenuta esercitabile esclusivamente nel termine dei 60 giorni assegnati agli enti locali per formalizzare e trasmettere il piano di riequilibrio al ministero dell’Interno e alla Sezione regionale di controllo competente.
L’assunto più rilevante è quello che chiude il provvedimento, in quanto direttamente connesso alla manifestazione della volontà dell’ente di accedere alla procedura di risanamento. Al riguardo, la sezione Autonomie ha ribadito l’opportunità di procedere preventivamente all’approvazione: edel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente, dal quale assumere i dati di partenza, indispensabili per la definizione del business plan pluriennale; rdel bilancio di previsione relativo all’esercizio corrente. Ciò in quanto, entrambi – ancorché «non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano» – rappresentano elementi istruttori, essenziali e imprescindibili, per i decisori istituzionali (ministero dell’interno e sezioni di controllo regionali).
Una conclusione apprezzabile, anche perché – come più volte sottolineato (si veda Il Sole 24 Ore 29 aprile 2013) – fare altrimenti condurrebbe a condotte irragionevoli, dal momento che la preventiva approvazione del bilancio di previsione corrente costituisce, sia nella forma che nella sostanza, la prima delle annualità previste (di solito dieci) per conseguire il riequilibrio.
Soluzioni alternative, invece, produrrebbero legittimi «elementi di perplessità» destinati a riflettersi sulla valutazione dello strumento di risanamento. Insomma, v’è da parte della sezione Autonomie una sorta di raccomandazione ad adempiere che ha tutto il sapore di un obbligo, in difetto del quale le speranze di approvazione definitive dei piani diverrebbero minimali. Di conseguenza, saranno dolori per i Comuni che vi hanno fatto accesso senza la preventiva approvazione del bilancio di previsione. Le sezioni regionali di controllo, infatti, non potranno fare a meno di applicare le raccomandazioni fornite dall’organo superiore. Il tutto con buona pace per le Linee guida emanate nel 2012 (del. n. 16) che avrebbero potuto affrontare l’argomento in via preventiva.
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