Non è trascorsa neanche una settimana dall’inizio del nuovo anno che il Governo appone la sua prima piccola, ma significativa, tessera nel nuovo mosaico 2014 di interventi per favorire la ripresa. È in dirittura d’arrivo, dopo il via libera della ragioneria e dell’agenzia delle Entrate, il decreto dell’Economia che sblocca la compensazione tra i crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pa e i cosiddetti «debiti da accertamento tributario».
Chiusi i conti del 2013, così come prevedeva il decreto legge sui debiti della Pa emanato dal Governo Monti e convertito in legge con il Governo Letta, non appena entrerà in vigore il nuovo decreto sottoscritto dal ministro Fabrizio Saccomanni (e atteso da sei mesi), le imprese e i professionisti potranno compensare i crediti maturati nei confronti della Pa con le somme dovute al Fisco in base agli strumenti deflattivi del contenzioso e definitori delle pretese dell’amministrazione finanziaria: accertamenti con adesione, omesse impugnazioni, conciliazioni giudiziali, definizioni delle sanzioni, adesioni al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, nonché reclamo e mediazione.
La procedura viaggerà tutta on line con un ruolo di primo piano assegnato sia alle Entrate, nella fase di controllo della regolarità delle compensazioni effettuate, sia alla «piattaforma elettronica di certificazione» gestita dalla Ragioneria generale. Le somme compensabili, spiega il decreto dell’Economia, sono infatti tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese al 31 dicembre 2012 nei confronti di Stato, regioni, province ed enti locali per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali certificati da questi soggetti pubblici.
La possibilità di spendere subito il credito ed evitare di versare le somme dovute al Fisco scaturite da accertamenti dell’amministrazione si attiva direttamente dai contribuenti che sono in possesso di crediti certificati. Il canale da utilizzare è quello della compensazione con il modello F24 telematico. Per identificare la tipologia del debito da accertamento il contribuente potrà consultare l’apposita tabella dei codici tributo predisposta dalle Entrate allegata al Dm e disponibile sul sito dell’Agenzia. Per quanto riguarda invece i crediti da utilizzare in compensazione si dovrà fare riferimento ai codici tributo «istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate».
Se l’importo dei debiti da accertamento tributario è superiore ai crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata con lo stesso modello, «oppure con una distinta operazione». In caso invece di saldo positivo del modello F24 telematico tra i debiti da accertamento e i crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, sempre secondo quanto prevede l’articolo 2 del decreto ministeriale, la somma sarà corrisposta «mediante addebito su conto corrente bancario o postale».
Per perfezionare il pagamento in compensazione dei debiti da accertamento vengono fissate cinque condizioni vincolanti. I crediti utilizzabili sono quelli che risultano dalla certificazione rilasciata dalla piattaforma elettronica di certificazione e non devono essere già stati pagati dalla Pa ovvero «impiegati per altre finalità». La certificazione, inoltre, dovrà riportare la data di pagamento del credito certificato, così come il titolare del debito da accertamento dovrà coincidere con il titolare del credito certificato. Nel modello F24 telematico non dovranno essere presenti altri pagamenti diversi da quelli identificati con i codici indicati da sito delle Entrate e allegati al decreto ministeriale. L’utilizzo di eventuali altri crediti diversi da quelli certificati nello stesso F24 telematico presentato per pagare i debiti da accertamento, dovrà rispettare le regole attuali per le compensazioni con il modello F24 standard. Infine, ultima condizione da rispettare, il saldo positivo dell’F24 telematico dovrà andare a buon fine.
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