Debiti fiscali, è l’ora dei saldi

Sanabili le multe, limitatamente agli interessi di mora

Italia Oggi Sette
27 Gennaio 2014
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Niente sanatoria agevolata sui contributi richiesti dagli enti previdenziali. Sono invece sanabili anche le multe per violazioni al codice della strada, ma limitatamente ai soli interessi di mora. Chi sceglie di pagare alle poste tramite il bollettino F35 dovrà aver cura di effettuare un pagamento per ogni cartella o avviso esecutivo che intende definire. Possibile chiudere anche le partite oggetto di rateazione ma in tali casi il pagamento deve essere effettuato soltanto presso gli sportelli del concessionario della riscossione.
Sono questi, in estrema sintesi, i più importanti chiarimenti contenuti nella circolare n.37 del 20 gennaio 2014 diffusa da Equitalia sul delicato, quanto attuale, tema della definizione dei carichi a ruolo pregressi ai sensi della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147).

Somme suscettibili di sanatoria. Secondo la circolare di Equitalia possono formare oggetto dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 le entrate erariali quali, ad esempio, l’Irpef e l’Iva e, ma soltanto limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo auto e le multe per violazioni del codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Non possono invece formare oggetto di definizione agevolata le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, né i contributi richiesti dagli enti previdenziali quali l’Inps e l’Inail, nonché i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. A tale ultimo proposito, ricorda la circolare, è possibile consultare l’elenco di tali tributi locali sul sito internet di Equitalia (www. gruppoequitalia.it).

Lo sconto ottenibile. La circolare di Equitalia precisa nel dettaglio i benefici che i debitori possono ottenere aderendo alla nuova definizione agevolata. In linea generale tale beneficio consiste nel completo azzeramento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dovuti e iscritti ai sensi dell’articolo 20 del dpr 602/73 che si rendono applicabili sulle imposte o sulle maggiori imposte a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla consegna dei ruoli o degli avvisi esecutivi stessi all’agente della riscossione. Tale beneficio sarà però applicabile soltanto sulle somme che costituiscono entrate tributarie dello stato e non anche, ad esempio, sulle maggiorazioni dovute ai sensi della legge n.689/81 per le violazioni al codice della strada.
I soggetti che decideranno di aderire alla sanatoria beneficeranno inoltre, per tutte le tipologie e causali di somme dovute, dell’azzeramento degli importi dovuti e iscritti a titolo di interessi di mora.

La preventiva verifica. La circolare di Equitalia si sofferma anche su uno dei punti più delicati della normativa inerente la definizione agevolata dei carichi pendenti ovvero sull’individuazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi esecutivi che rientrano nella sanatoria. Per capire questo, si legge nel documento in oggetto, i debitori devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione nonché il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni possono essere reperite presso gli sportelli dell’agente della riscossione attraverso la richiesta di un estratto di ruolo dei carichi affidati entro la data del 31 ottobre 2013. Nel rischio di una affluenza elevata presso gli sportelli nell’immediato futuro la società capogruppo della riscossione raccomanda alle sue strutture periferiche di valutare la possibilità di attivare veri e propri servizi dedicati di prenotazione degli estratti di ruolo.

I piani di dilazione in essere. Se un contribuente ha già in corso una rateazione ai sensi dell’articolo 19 del dpr 602/73 e fosse comunque interessato alla chiusura del relativo carico avvalendosi delle disposizioni della legge di stabilità 2014, la circolare di Equitalia, vista la delicatezza e la complessità delle operazioni e dei calcoli di fare in tali ipotesi, raccomanda ai debitori stessi di provvedere al pagamento esclusivamente presso gli sportelli del concessionario. Ovviamente nel calcolo del quantum da versare per estinguere un carico oggetto di dilazione non dovranno essere considerati gli importi relativi agli interessi di dilazione residui.

Come si pagano i carichi da estinguere. Grazie alla circolare in commento è finalmente chiara la procedura di pagamento relativa alla nuova sanatoria. Premesso che il debitore non deve presentare alcuna istanza per l’accesso ai benefici il pagamento in unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 diviene, di fatto, l’unica manifestazione di volontà in tal senso. In linea generale il pagamento dovrà essere effettuato o direttamente presso lo sportello di Equitalia o presso gli uffici postali tramite l’apposito bollettino di conto corrente denominato «F35». Se il contribuente opta per questa seconda soluzione le istruzioni di Equitalia raccomandano sia l’uso di un bollettino per ogni carico da estinguere sia l’indicazione , nel campo «eseguito da» del modello, della dicitura «definizione ruoli L.S. 2014». Tutto ciò al fine di rendere più immediata e facile possibile l’esatta verifica da parte dei funzionari della riscossione del buon fine dell’operazione.

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