Nelle società esuberi «flessibili»

Società. Obbligatoria la rilevazione degli organici prevista dalla legge di stabilità quando la richiesta arriva dall’ente controllante

Il Sole 24 Ore
17 Marzo 2014
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La legge di stabilità 2014 cerca di dare impulso all’efficienza delle società delle amministrazioni pubbliche locali. In questo quadro, anche se con l’intento di evitare eventuali licenziamenti, si inseriscono i commi 563 e seguenti sulla «mobilità».

Il legislatore, riproponendo l’articolo 3 del Dl 101/2013 stralciato tra le polemiche, introduce importanti eccezioni alle norme pubblicistiche sulle assunzioni, prime tra tutte quelle dell’articolo 18 del Dl 112/2008. In sostanza si deroga sia all’obbligo di reclutamento nel rispetto dei principi propri del concorso pubblico, sia ai vincoli previsti dall’articolo 76, comma 7 sui tetti assunzionali che oggi si applicano in via diretta alle società strumentali e, in via mediata, alle società di servizi pubblici locali.

Tornando alla mobilità, il comma 563 dice che le società controllate «possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565». Possono, e non devono.

La procedura, però, dovrà essere comunque attivata nel caso in cui sia l’ente a promuoverla, con proprio atto di indirizzo e solo a condizione che l’obiettivo sia quello di una riduzione della spesa attraverso un processo di riorganizzazione, il che, ragionevolmente, lascia intendere che si verifichino degli esuberi.

Il comma 564, in proposito, prevede che siano gli enti controllanti ad adottare atti di indirizzo quando appunto vi sia la necessità di prevedere piani industriali di revisione dei servizi esternalizzati. In questo caso l’ente può privilegiare l’acquisizione di personale mediante la mobilità rispetto alle nuove procedure di reclutamento di risorse umane.

Secondo la nuova normativa, pertanto, la società può procedere a un licenziamento collettivo solo nel silenzio dell’ente controllante, che può chiedere invece di ricorrere alla mobilità.

Nella previsione del comma 564, comunque, l’avvio della procedura avviene su iniziativa dell’ente che dovrà promuovere un piano di riassetto. Per la norma, si noti, attivarsi non è una mera facoltà. È chiaro che vi sarà la necessità di una riorganizzazione quando vi siano aziende che si trovino in perdita per più esercizi.

A seguito della richiesta dell’ente controllante, le società sono costrette a effettuare una rilevazione delle eccedenze. Questo deve comunque essere fatto «nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti». Una volta prodotto l’elenco degli esuberi, gli amministratori della società devono inviarne ai sindacati un’informativa preventiva in cui sono individuati numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in esubero.

Il legislatore, in questi casi, giudica necessaria la rilevazione, ma le eccedenze sono eventuali e potrebbe quindi risultare che non vi sia personale in esubero. In particolare, per il legislatore il fatto che il personale pesi per oltre il 50% dei costi è un buon motivo per procedere a un controllo, ma non impone una riduzione del personale né vieta, nei servizi pubblici locali, che si possa procedere a nuove assunzioni.

Per contro, “eccedenza” non corrisponde a un’elevata incidenza delle spese del personale. Può verificarsi il caso che si abbia personale in eccesso per «profilo professionale», ovvero che vi siano troppi amministrativi e pochi autisti. Il comma 563 non esclude un’eventualità del genere ma prevede solo che «le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate».

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