Via libera alle fondazioni per le funzioni fondamentali

Corte dei conti. L’interpretazione della sezione Toscana

Il Sole 24 Ore
12 Maggio 2014
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La Corte dei conti Toscana, con la delibera 5/2014 torna sul tema della possibilità di costituire una fondazione culturale. Una possibilità prima negata dalla stessa Sezione (con la delibera 460/2012), però in considerazione dell’articolo 9 del Dl 95/2012 che, appunto, vietava agli enti locali «di istituire società partecipate, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite». La legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2014, comma 562) ha abrogato molti commi dell’articolo 9, rendendo possibile quanto prima inibito.

Oggi, pertanto, i Comuni possono istituire o partecipare ad organismi di qualsiasi natura giuridica, compresa anche la fondazione, purché risultino coerenti con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative loro assegnate. Tra queste rientra certo la cultura, presa in esame dal giudice contabile toscano, e anche quelle riguardanti l’obbligo istituzionale di assicurare il regolare esercizio delle funzioni fondamentali, così come di recente aggiornate nella sentenza 4/2014 della Consulta (che amplia il concetto di funzioni fondamentali fino a comprendere tutte quelle che, comunque, riguardano i servizi pubblici locali).

Funzionali al corretto svolgimento dei servizi pubblici locali e alla loro esigibilità da parte dei cittadini sono l’autosufficienza organizzativa, che rappresenta la regola-presupposto generale per il buon andamento, e il sufficiente stato formativo del personale specifico. Il Comune, in questi casi, nei limiti di legge, può rinvenire all’esterno ciò che gli manca, sia in termini di incarico professionale sia di prestazione di servizi. Ancora, come si è visto, può costituire e partecipare a società e altri organismi, tra i quali fondazioni senza scopo di lucro. In quest’ultimo caso il problema è quello di agire compatibilmente con le regole di contabilità pubblica.

Per evitare le gare l’ente potrà aderire alla fondazione, conferendo la quota di partecipazione fissata dai suoi organi statutari, di solito non elevata, e trasferire al fondo di gestione la somma necessaria per assicurarsi i servizi, oppure effettuare un affidamento di servizi. L’affidamento diretto, ovviamente oltre soglia, è consentito (articolo 4, comma 6 del Dl 95/2012) solo per le fondazioni istituite per promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo socio-assistenziale e culturale, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le Ong, le coop sociali, le associazioni sportive dilettantistiche, e le associazioni rappresentative degli enti locali.

Ad oggi, le fondazioni sono state “risparmiate” da molti vincoli di finanza pubblica, e non rientrano quindi nei tetti di spesa (articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008) e negli obblighi di reclutamento “pubblico” (articolo 18).

Per contro, la partecipazione agli organi sociali è meramente onorifica (articolo 6, comma 2 del Dl 78/2010).

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