Nuova scadenza in arrivo anche per gli obblighi associativi nei Comuni fino a 5mila abitanti. Il calendario è quello fissato dall’articolo 14 del Dl 78/2010, che dopo l’ultima modifica portata dal comma 530 della legge 147/2013 impone di associare altre tre funzioni fondamentali entro il 30 giugno, dopo le prime tre avviate a partire dal 1° gennaio 2013; il percorso dovrebbe poi concludersi entro il 31 dicembre, quando i Comuni dovranno aver associato tutte le funzioni fondamentali.
La data del 30 giugno rappresenta dunque una scadenza assai importante per i piccoli Comuni, in vista della quale la legge Delrio ha completato il quadro ordinamentale intervenendo sulla normativa generale ed abrogando la disciplina speciale prevista dall’articolo 16 del Dl 138/2011 per i Comuni più piccoli. Restano da definire, tuttavia, alcuni aspetti essenziali, con particolare riferimento alla definizione puntuale delle «funzioni fondamentali» da associare.
La terminologia utilizzata nell’elenco dell’articolo 14, comma 27, del Dl 78/2010 non è sempre chiara e univoca. In proposito, parte della dottrina propende per un’interpretazione più restrittiva basata sul tenore letterale della normativa che, con particolare riferimento alla prima delle funzioni fondamentali, non comprenderebbe la gestione di tutti i servizi interni.
D’altra parte occorre considerare quello che è lo spirito della legge: l’elenco comprende le funzioni fondamentali per le quali il comma 26 prescrive l’esercizio obbligatorio per l’ente titolare, che sono dunque rilevanti ai fini della definizione dei costi standard e dei fabbisogni finanziari delle autonomie locali. Di conseguenza sembra ragionevolmente preferibile l’interpretazione che tende ad ampliare l’ambito delle voci in elenco, al di là del loro significato testuale, fino a ricomprendere la gestione delle predette funzioni nella loro interezza; ciò in conformità anche al divieto generale di scomposizione delle funzioni previsto dall’articolo 14, comma 29 del Dl 78/2010 e finalizzato a prevenire duplicazioni di strutture o sprechi (si veda il parere n. 292/2013 della Corte dei conti, sezione Piemonte, che conferma la necessità di associare il servizio tecnico/patrimonio, nell’ambito della prima funzione fondamentale, così come può evincersi anche dall’articolo 5 del Dm 11 settembre 2013 che inserisce i lavori pubblici tra le attività rilevanti per la verifica del miglioramento di efficacia conseguito grazie alla convenzione al termine del triennio).
Analoghe considerazioni si possono fare per lo sportello unico dell’edilizia e per le imprese: servizi certamente “fondamentali” e che tuttavia non sono espressamente compresi nell’elenco in esame. Ne deriva una situazione paradossale di particolare incertezza, che non contribuisce evidentemente ad una sollecita attuazione degli obblighi associativi; occorre dare alla riforma un quadro di riferimento finalmente stabile e definitivo, in grado di far decollare il processo di razionalizzazione senza ulteriore indugio.
È stato affermato anche che le scadenze in esame mal si conciliano con la tornata elettorale che ha interessato più di 4mila Comuni; in ogni caso toccherà alle nuove amministrazioni, benché appena insediate, portare a termine il percorso associativo, fatta salva un’ulteriore proroga last minute.
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