Pa, niente servizi professionali affidati a società commerciali

Gare pubbliche. Il Consiglio di Stato smentisce il Tar Liguria 

Il Sole 24 Ore
20 Gennaio 2015
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L’affidamento di servizi professionali da parte di un ente pubblico è riservato a professionisti ed a società professionali: non sono ammesse società commerciali, nemmeno se hanno tra i dipendenti almeno un soggetto che ha il requisito dell’iscrizione all’albo. Lo precisa il Consiglio di Stato (sentenza 103 del 16 gennaio 2015), che delinea alcuni princìpi sulle gare che interessano l’esercizio di professioni collegiate.

Il caso deciso riguarda una gara per l’affidamento del servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e consulenza in tema di amministrazione del personale di un ente pubblico. Il bando prevedeva che potessero partecipare consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché le società di professionisti (articolo 10 della legge 183/2011) e le società commerciali con alle dipendenze almeno uno dei soggetti in possesso dei requisiti di iscrizione al rispettivo albo professionale. Un’apertura ritenuta legittima dal Tar Liguria, ma non dal Consiglio di Stato, che ha posto l’accento sulla previsione di attività riservate a professionisti iscritti ad albi.

Solo i professionisti iscritti o le società professionali possono infatti assumere l’incarico. L’articolo 10 della legge 183/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento la società professionale. La prestazione può essere affidata ad una società, a condizione che l’esercizio dell’attività sia riservato in via esclusiva ai soci professionisti, che essi esprimano almeno i due terzi nelle deliberazioni degli organi societari, che la designazione del socio professionista incaricato dell’attività sia comunque effettuata dall’utente e che comunque il nome del professionista sia comunicato per iscritto all’utente. 

Ciò bilancia l’esigenza di consentire l’esercizio di attività professionali attraverso nuovi moduli organizzativi di natura societaria, con la necessità di salvaguardare la caratteristica propria delle professioni con albi, cioè il carattere personale della prestazione connesso al rapporto di fiducia.

La sentenza 103 definisce poi gli spazi riservati ai soggetti iscritti ad albi professionali: non vi rientrano le attività materiali (operazioni di mero calcolo e di stampa dei cedolini), che possono essere esercitate anche da società commerciali (centri di elaborazione dati), con l’ausilio di un professionista; sono invece “riservate” le attività che presuppongono elaborazioni intellettuali implicanti il possesso di specifiche cognizioni. Nel caso specifico, la gara richiedeva un impegno per adeguare eventuali variazioni retributive e normative del personale, l’assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici competenti e la consulenza per l’amministrazione del personale. Attività che presuppongono sapere tecnico e specifico riservato a professionisti e che giustificano una limitazione ritenuta proporzionale all’interesse di tutelare qualità e affidabilità.

Da un lato quindi vi sono le attività materiali (strumentali ed accessorie), aperte ad ogni modulo economico gestionale (comprese le società commerciali), dall’altro vi sono attività che per impegno intellettuale, è riservata agli iscritti in albi. In quest’ultimo caso, va rispettata la legge 183/2011, che delinea le modalità di gestione della prestazione professionale. Nella vicenda esaminata, il giudice ha quindi disposto il subentro nel contratto della società professionale al posto della società commerciale che aveva vinto la gara.

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