A disposizione delle imprese soggette al Sistri una nuova release dell’applicazione di movimentazione e della nuova interfaccia di interoperabilità. La nuova versione dell’interfaccia di interoperabilità, disponibile sin d’ora in ambiente di sperimentazione, verrà rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) alla scadenza del 29 gennaio 2015 e in ambiente di esercizio il 13 febbraio 2015.
Questo è quanto si legge sul sito Sistri (www.sistri.it) e aggiornato al 15 gennaio 2015. Gli aggiornamenti delle nuove applicazioni informatiche avvengono a poco più di due settimane dall’applicazione delle sanzioni per la mancata iscrizione e il mancato versamento del diritto annuale Sistri. Il decreto Milleproroghe (articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 n. 302) ha infatti aggiunto la scadenza del 1° febbraio 2015 come termine a partire dal quale verrà sanzionata la mancata iscrizione al Sistri o il mancato versamento dei contributi. La stessa Assotrasporti insieme ad Azione nel trasporto italiano, Un.i.cooptrasporti e Cepi-Cci, con un comunicato di ieri ha chiesto al governo «di sospendere la richiesta di versamento dei contributi e delle relative sanzioni sino a quando non si avrà un sistema funzionante, al minor costo possibile per le aziende aderenti».
Sanzioni Sistri. Dal 1° febbraio si applicheranno le sanzioni legate alla mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti e l’omesso versamento del contributo Sistri. L’articolo 206-bis (commi 1 e 2) del dlgs n. 152/2006 prevede che per l’omessa iscrizione nei termini previsti si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi. Nel caso di rifiuti non pericolosi si applichi la sanzione amministrativa da 2.660 euro a 15.500 euro. Per l’omesso pagamento, nei termini previsti, del contributo Sistri viene stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro nel caso di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi la sanzione va da 2.660 euro a 15.500 euro. Al contrario non si applicheranno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di sistri (articoli 260-bis commi da 3 a 9 del dlgs n. 152/2006), e le sanzioni amministrative accessorie (articolo 260-ter del dlgs n. 152/2006).
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