Accordo parlamentare bipartisan per differire l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di affidare contratti attraverso le centrali di committenza, in vigore da inizio anno. Intanto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti che consentono la costituzione di 35 centrali di committenza, ovvero «soggetti aggregatori della domanda».
Sono queste le linee sulle quali si stanno muovendo parlamento e governo rispetto al tema dell’aggregazione della domanda pubblica e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti. La situazione è tale per cui, oggi, i comuni non capoluogo di provincia per l’affidamento di contratti di forniture e servizi, dal primo gennaio dovrebbero fare ricorso alla centrale unica di committenza (l’obbligo scatterà invece dal 1° luglio per i lavori pubblici).
In realtà i comuni possono anche scegliere di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso la Consip o altro soggetto aggregatore di riferimento e in ogni caso, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è ammesso procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
L’obbligo di ricorrere a centrali di committenza già in passato è stato differito varie volte con decreto legge e ci si attendeva che anche il decreto 192/2014 (il cosiddetto «mille proroghe») contenesse, come anche sollecitato dall’Anci, l’ennesima proroga.
Ma così non è stato e allora ecco l’accordo bipartisan in base al quale quasi tutti i gruppi parlamentari di Pd, Fi, Lna, Ncd-Udc e Gruppo Misto hanno presentato in Commissione affari costituzionali e bilancio per prorogare a giugno o a inizio 2016 l’attuale vigente obbligo per i comuni non capoluogo di provincia.
Intanto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2015 i decreti che disciplinano in concreto la costituzione dei 35 (questo è il limite previsto dalla legge) «soggetti aggregatori della domanda» (che a loro volta dovranno essere iscritti in un apposito elenco presso l’Autorità nazionale anticorruzione che gestirà la procedura di selezione dei soggetti).
È invece del 14 novembre il decreto che stabilisce come dovrà funzionare il Tavolo tecnico che si costituirà fra tutti i soggetti aggregatori della domanda. In particolare il decreto dell’11 novembre 2014 stabilisce che potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco dei 35 i soggetti aggregatori le stazioni appaltanti che abbiano avviato, nei tre anni precedenti, procedure per l’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria (200.000 per servizi e forniture, 5.000.000 per lavori), il cui valore complessivo sia stato superiore a 260.000.000 euro nel triennio, con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. La richiesta potrà essere inviata da città metropolitane, province, associazioni unioni e consorzi di enti locali comunque denominati ai sensi del T.u. sugli enti locali, oltre ai soggetti da loro costituiti o designati.
Questi soggetti dovranno svolgere attività di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento di tali prestazioni. L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), entro il 20 febbraio, con propria determinazione stabilirà le modalità di presentazione delle domande; scaduto il termine di presentazione delle richieste, l’Anac procederà alla verifica del possesso dei requisiti, e all’iscrizione all’elenco seguendo un ordine decrescete basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento