Lo stop alle sanzioni dipende dalle liquidazioni del fornitore

Penalità. Per gli errori precedenti al 9 febbraio

Il Sole 24 Ore
16 Febbraio 2015
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Dalla circolare 1/2015 delle Entrate sono arrivati anche importanti chiarimenti. In particolare:

  • lo split payment riguarda i soli acquisti supportati da fattura, con conseguente esclusione delle spese documentate da scontrino o ricevuta fiscale;
  • fra i soggetti che devono applicare lo split payment figurano (ovviamente) gli enti locali territoriali, comprese le Unioni dei Comuni, le comunità montane e isolane, e i relativi consorzi; restano invece escluse le aziende speciali e gli altri enti pubblici economici con un’organizzazione privatistica;
  • le violazioni – da parte degli enti locali – della normativa sullo split payment commesse a tutto il 9 febbraio 2015 (data di emanazione della circolare) non saranno sanzionate, a condizione che il fornitore abbia correttamente tenuto conto – nelle sue liquidazioni periodiche – dell’Iva a debito erroneamente versata dall’ente.

Sulle spese economali, tenuto conto che – a termini del nuovo articolo 17-ter – lo split payment si applica senza alcuna distinzione a seconda della documentazione di supporto (fattura/scontrino/ricevuta), era stato segnalato il rischio di un’interpretazione letterale che avrebbe bloccato il blocco degli acquisti economali. Anche perché erano emerse fin da subito evidenti le difficoltà di individuare, da parte dell’ente acquirente, le aliquote relative ai singoli beni/servizi, per la successiva quantificazione dell’Iva da splittare. La circolare 1/15 risolve il problema.

In fatto di sanzioni, visto il limitatissimo tempo a disposizione per l’applicazione delle nuove regole, la circolare 1/15 fa salvi eventuali comportamenti erronei adottati dai contribuenti a tutto il 9 febbraio. Nessuna sanzione dunque. Di più: nessun comportamento rettificativo verrà richiesto all’ente pubblico che in questo periodo abbia irregolarmente versato l’Iva al fornitore, ma solo se quest’ultimo abbia poi regolarmente computato l’imposta nelle sue liquidazioni periodiche. Dopodiché, nulla viene aggiunto dalla circolare per il caso che il fornitore non ricomprenda l’Iva indebitamente versatagli dall’ente nella liquidazione: un margine di rischio per le Pa dunque rimane. Potrebbe per altro verso avvenire che una fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti» venga emessa per errore (perché, ad esempio, il fornitore è un professionista il cui compenso è già assoggettato a ritenuta oppure perché l’acquirente è un ente pubblico non soggetto a split payment). In questa evenienza il fornitore stesso deve correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei confronti dell’ente pubblico.

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