L’indicazione arriva dal ministero dell’Ambiente, nella delibera 6/2015 con cui il comitato per lo sviluppo del verde pubblico ha risposto al quesito di un Comune.
Il punto fondamentale è rappresentato proprio dalla possibilità o meno di affidare la gestione e la manutenzione del verde con una procedura autonoma, evitando di collegarla a quella relativa all’igiene urbana. Questo matrimonio, sottolinea il ministero, «assume rilievo in punto di fatto», perché in molti Comuni è dato per scontato, ma non rappresenta una soluzione obbligatoria.
Per essere oggetto di un affidamento a sé, un’attività deve rispondere ai requisiti necessari a configurarla come «servizio pubblico», ed è su questi parametri che il ministero si concentra per arrivare a dare la propria risposta al quesito del Comune. L’identikit più puntuale di un servizio pubblico si incontra nella sentenza 2021/2012 del Consiglio di Stato, che fissa quattro caratteristiche: l’attività deve essere prevista da una legge, deve essere obbligatoria, avere un «carattere economico e produttivo» ed essere rivolto a tutta la collettività amministrata.
La base normativa è individuata nel Testo unico degli enti locali, secondo il quale i Comuni sono «enti a fini generali» (articolo 3) e devono «promuovere lo sviluppo delle comunità locali» (articolo 112). In questo raggio d’azione così ampio, spiega il ministero, rientra anche il verde pubblico, il cui carattere obbligatorio è confermato anche dalla legge ambientale (articolo 4, comma 2 della legge 10/2013) che impone l’approvazione delle varianti urbanistiche ai Comuni dove non sono previste le quantità minime di verde pubblico fissate dalle regole nazionali (in particolare il Dm 1444/1968). Il verde pubblico, allora, rientra fra i «servizi indivisibili» finanziati con la Tasi, e in quanto tale risponde anche al requisito dell’universalità in base al quale un servizio pubblico, per essere tale, deve rivolgersi genericamente alla collettività.
Meno scontato è il «carattere economico» del servizio, che secondo il ministero dell’Ambiente può essere determinato anche dai risparmi di spesa che una scelta gestionale può portare. In altre parole, se la modalità di affidamento fa risparmiare risorse al Comune, che può quindi dirottarle ad altre attività, anche il requisito del carattere economico viene rispettato. Così configurato, conclude la delibera, il verde può essere oggetto in modo autonomo di tutte le opzioni tipiche dei servizi pubblici, che vanno dalla gestione diretta all’affidamento in house o con gara.
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