Al via la stretta sulle partecipate degli enti territoriali. Scade oggi, infatti, il termine (fissato dalla l 190/2014) entro il quale regioni, province e comuni (ma anche camere di commercio, università e autorità portuali) devono definire specifici piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da trasmettere successivamente alla Corte dei conti. Il legislatore, peraltro, non ha previsto sanzioni per le amministrazioni inadempienti, il che potrebbe far ritenere ordinatorio e non perentorio il suddetto termine. Ma, al riguardo, l’ultima parola spetterà ai giudici contabili, che potrebbero anche configurare possibili danni erariali a fronte del mancato ottenimento dei risparmi di spesa che l’adozione del piano avrebbe conseguito. Nel giorni scorsi l’Anci ha diffuso una nota per chiarire i tanti dubbi che la normativa pone agli operatori. Sul versante amministrativo, in particolare, la norma dispone che siano i presidenti delle regioni e delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni interessate ad approvare i piani. Essa non affronta, però, in maniera chiara, il problema della competenza in materia e soprattutto se la stessa, rispetto all’organo monocratico, possa addirittura estendersi fino agli atti successivi di realizzazione delle previsioni del piano. Al riguardo, secondo Anci, un approccio prudenziale porterebbe a ritenere che il piano possa essere approvato dal sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della giunta, in riferimento alle competenze detenute da quest’ultima sul piano esecutivo di gestione), ma laddove vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull’ente locale, dopo l’invio alla Corte dei conti si dovrebbe comunque passare in consiglio per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo che, ai sensi del Tuel, abbracciano anche le partecipate. In ogni caso, il dispositivo dell’atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare con presa d’atto della relazione tecnica. Fra gli elementi che quest’ultima potrebbe contenere, la nota cita ad esempio i criteri operativi adottati per sviluppare il piano, la procedura operativa di razionalizzazione (cessione, liquidazione, aggregazione ecc.) e l’esplicitazione delle operazioni individuate il cui esito non dipendente dalla volontà dell’amministrazione (gara deserta, impugnazione atti e ricorsi ecc.). Sia il piano che la relazione, infine, vanno pubblicati sul sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al dlgs 33/2013.
Sempre entro oggi, inoltre, gli enti soggetti al patto di Stabilità interno devono trasmettere al Mef la certificazione relativa al 2014. In tal caso, non ci sono dubbi sul fatto che il termine sia perentorio, al punto che il suo mancato rispetto è equiparato alla violazione del Patto (anche se la recente intesa fra governo e Anci prevede un alleggerimento delle sanzioni).
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