La circolare 15/E/15 fornisce chiarimenti sulla regolarizzazione delle fatture. Sul punto, occorre distinguere a seconda che ad attivarsi sia il fornitore piuttosto che la pubblica amministarzione.
Rispetto alle note di accredito emesse a fronte di fatture 2015 va applicato lo split payment: il fornitore non ha diritto a portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione ma dovrà limitarsi a una annotazione per memoria sul registro Iva delle vendite.
A sua volta, la Pa deve invece adottare differenti comportamenti a seconda che la nota si riferisca ad acquisti commerciali piuttosto che istituzionali. Nel primo caso dovrà registrare (con il segno meno, evidentemente) la nota nel registro Iva a debito (registro vendite) e negli acquisti; nel secondo potrà scomputare l’eccesso di versamento dai successivi versamenti da split istituzionale. A livello documentale sarà in ogni caso opportuno dare conto degli scomputi effettuati.
Se invece la nota di accredito rettifica una fattura 2014, vanno applicate le regole ordinarie, e non lo split payment: il fornitore deve registrare la nota (con segno negativo) nelle vendite, rettificando così il proprio debito per Iva.
Fatto in ogni caso salvo il diritto alla restituzione dell’importo, la pubblica amministrazione non dovrà rilevare alcunché in caso di acquisti afferenti la sua sfera istituzionale.
Dubbi emergono invece in ambito commerciale: secondo la circolare la nota va inserita nel registro a debito (dove di fatto subirebbe l’applicazione dello split) mentre non viene menzionata la possibilità di registrazione (ancora una volta con segno meno) sul registro Iva degli acquisti. A ogni modo, in un’ottica di semplificazione è stato previsto che si possa applicare lo split anche sulle note relative a fatture 2014: ciò che conta sono le indicazioni dei fornitori.
Perplessità nascono invece in merito alle indicazioni fornite nel caso di emissione di fattura ritenuta (erroneamente) non soggetta a split, e non ancora liquidata dalla Pa. Secondo la circolare va emessa una nota di variazione seguita da una nuova fattura recante l’indicazione «scissione dei pagamenti»; nel caso di più fatture, poi, è possibile emettere un’unica nota che le integri, indicando l’applicazione dello split. Il paragrafo della circolare dedicato alle sanzioni specifica invece che se la fattura non contiene l’indicazione «scissione dei pagamenti» si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1 del Dlgs 471/97, a meno che il fornitore si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla Pa per ricondurre la fattura allo split e sempreché l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente.
Da ultimo, qualora il fornitore non regolarizzi la sua posizione attraverso una nota di variazione, la Pa che agisce nella propria sfera commerciale deve ricorrere alla “autofattura-denuncia”: in tal caso l’Iva regolarizzata non è soggetta a split ma deve essere versata con le modalità specifiche previste dalla procedura stessa.
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