La spending review solleva la pubblica amministrazione dall’obbligo di pagare in caso di inadempimento. I tagli ai bilanci sono infatti un’ottima ragione per ritenere disapplicabile la penalità di mora, che consiste nel versare al privato che ha vinto in giudizio una certa somma al giorno fino a quando non si sarà adempiuto alla sentenza passata in giudicato. È quanto emerge dalla sentenza 5804/15, pubblicata il 21 aprile dalla sezione terza-quater del Tar Lazio, nella quale si stabilisce in sostanza che i tagli di bilancio agli enti pubblici devono essere ritenuti una ragione ostativa al pagamento, in base all’articolo 114 del Codice del processo amministrativo (Cpa, decreto legislativo 104/2010).
Spinta forzosa
Nessun dubbio che l’Asl debba pagare all’impresa privata quasi 50 mila euro più interessi: risulta passata in giudicato la sentenza che reca la condanna dell’amministrazione per il pagamento delle rate di acconto sui lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’ospedale locale.
Ora l’azienda sanitaria locale ha sessanta giorni di tempo dalla notifica della sentenza emessa nell’ambito del giudizio di ottemperanza per provvedere a onorare la sua obbligazione pecuniaria. E se l’Asl non provvederà in tempo sarà «commissariata» nel senso che per l’azienda provvederà il segretario generale del Ministero del lavoro o un funzionario da lui delegato.
L’amministrazione, tuttavia, si salva dall’astreinte che scatta in questi casi, vale a dire la condanna al versamento di una somma pari a un tot di euro al giorno fino a quando l’obbligazione non risulta adempiuta. E ciò per «la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica»: la spending review, spiegano infatti i giudici amministrativi, costituisce infatti uno dei motivi ostativi indicati in via residuale dall’articolo 114 Cpa insieme con l’iniquità per escludere la configurabilità della condanna, mutuata dall’ordinamento francese, alla spinta forzosa per indurre il debitore ad adempiere. Questo, per evitare che si arrivi alla «paventata insolvenza degli enti pubblici».
La penalità di mora dunque non è applicabile perché lo impediscono le oggettive condizioni economiche in cui versa la pubblica amministrazione debitrice, debitamente documentate.
L’Asl, insomma, paga ma evita un esborso maggiore rappresentato dalla somma da versare per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
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