I titoli prima dell’orale

Italia Oggi
3 Giugno 2015
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Nel concorso pubblico la valutazione dei titoli deve essere comunicata al candidato prima delle prove orali: la trasparenza delle procedure, infatti, impone che chi aspira al posto nell’ente sappia a quanto ammonta per il momento il suo voto per prepararsi meglio al rush finale. E soprattutto per garantirgli che la commissione non stia cambiando i giudizi in corso d’opera. È quanto emerge dalla sentenza 2584/15 della quinta sezione del Consiglio di stato. Confermato l’annullamento della procedura avviata per assumere un dirigente comunale di prima qualifica. Anche se la commissione giudicatrice ha predisposto una griglia con punteggi fissi da attribuire sulla base dei voti riportati alla laurea e all’abitazione professionale dagli ingegneri in lizza per il posto. Quel che conta è che le relative valutazioni non sono state rese note ai partecipanti alla selezione. Sbaglia il Tar quando sostiene che l’esito della valutazione sui titoli dovrebbe essere comunicato agli interessati prima dello svolgimento di tutte le prove concorsuali: in seguito alla riformulazione delle norme, il voto che la commissione attribuisce al candidato può essere esplicitato anche solo prima dell’orale. Ma nel caso di specie l’onere non risulta mai adempiuto dall’amministrazione e dunque non può comunque scattare l’annullamento della sentenza emessa dal tribunale regionale. Chi prende parte alla tornata concorsuale ha diritto di conoscere prima della prova decisiva il punteggio che gli è stato attribuito in via provvisoria dalla commissione di valutazione: così può calibrare meglio la sua preparazione e, soprattutto, ha la certezza che i punteggi di merito non possono essere manipolati per indebiti favoritismi. Inutile per il Comune tentare di far dichiarare improcedibile il ricorso dell’ingegnere sostenendo che il posto di dirigente del settore tecnico posto a concorso è stato in seguito ricoperto con una procedura di mobilità, che l’interessato non ha impugnato. Il professionista conserva l’interesse all’annullamento della procedura perché potrebbe ottenere il risarcimento dalla p.a. Che paga le spese di giudizio.

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