La presenza di figli di unioni precedenti e la definizione di un assegno periodico per il coniuge non impedisce alla coppia che vuole lasciarsi di utilizzare la procedura di fronte al Sindaco. Il chiarimento è arrivato da alcune circolari del ministero dell’Interno.
Ormai, le soluzioni per separarsi o divorziare sono molte: divorzio breve (legge 55/2015), negoziazione assistita dagli avvocati, iter in Comune (Dl 132/2014). Poche, invece, le spiegazioni sugli aspetti applicativi. Vediamo allora di far luce sui profili passati “in sordina”.
Comunione legale
La legge sul divorzio breve non ha solo ridotto i tempi per presentare domanda di divorzio (12 mesi in caso di separazione giudiziale o sei per quella consensuale), ma ha anche anticipato il momento in cui si scioglie la comunione legale dei beni, prima fissato all’emissione della sentenza di separazione.
Oggi, infatti, gli acquisti compiuti dai consorti non cadono più in comunione (ma sono di esclusiva titolarità di chi li ha compiuti) già dalla sottoscrizione del verbale omologato, in caso di consensuale, o dall’autorizzazione a vivere separati, in caso di giudiziale.
Presenza di figli
Nell’eventualità in cui si opti per separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in Comune, si annoti come l’eventuale presenza di figli non autonomi, non ne impedisce, sempre e comunque, l’accesso.
Il ministero dell’Interno, con circolare 6/2015, ha specificato, infatti, che la disposizione di cui all’articolo 12, comma 2, del Dl 132/2014 – che esclude il ricorso alla procedura in presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti – va interpretata nel senso che è comunque possibile fruire di tale soluzione in tutti i casi in cui i consorti che si rivolgano all’ufficiale dello stato civile per ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni preesistenti «non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate». Non osta, dunque, l’eventuale presenza di prole che, pur versando nelle descritte condizioni, sia figlia di un solo coniuge richiedente.
Patti patrimoniali
Sempre con la circolare 6/2015, poi, il ministero interviene a precisare, altresì, come l’articolo 12, comma 3, del decreto – nel vietare che l’accordo possa contenere «patti di trasferimento patrimoniale» – si riferisca, in realtà, solo agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Via libera, allora, alla previsione del pagamento, in favore di uno dei consorti, di una somma periodica a titolo di assegno divorzile o di mantenimento. Proibito, invece, concordare la corresponsione di un importo una tantum, trattandosi di attribuzione di tipo patrimoniale.
Decorrenza della separazione
Il ministero ha chiarito come si calcolano i sei mesi di attesa prima di inoltrare la domanda di divorzio nel caso delle procedure alternative al tribunale. Per il divorzio breve in tribunale infatti, la separazione scatta dalla comparizione dinanzi al giudice.
Per la negoziazione assistita, invece, gli effetti della separazione si avranno dalla data degli accordi, annotata dall’ufficiale di stato civile (circolare 16/2014); nella procedura di fronte al Sindaco la separazione decorre dalla stipula dell’accordo e non dalla conferma (circolare 19/2014): l’iter prevede infatti che i coniugi siano invitati a comparire, per confermare o no la convenzione, 30 giorni dopo la ricezione delle dichiarazioni.
Trasmissione degli accordi
In caso di negoziazione assistita, la circolare 6/2015 sottolinea che la trasmissione di copia dell’accordo all’ufficiale di stato civile va effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del via libera del Pm o del Presidente del Tribunale.
Vi può provvedere uno dei legali che ha assistito e autenticato l’accordo (la coppia non può avvalersi di un solo avvocato): per l’omessa trasmissione la norma prevede sanzioni pecuniarie.
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