Diritti di rogito solo per i segretari di fascia «C»

Corte dei conti. Il chiarimento

Il Sole 24 Ore
7 Luglio 2015
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Solo un gruppo ridottissimo di segretari, quelli di fascia C, in quanto non equiparati ai dirigenti, possono percepire i compensi per il diritto di rogito. A loroi tali compensi spettano nella intera quota incassata dall’ente fino a che la contrattazione collettiva nazionale non avrà deciso una soglia diversa. La misura di tale beneficio è da intendere come comprensiva degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’ente. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti 21 del 24 giugno, che ha sciolto i dubbi interpretativi fin qui esistenti.

I dubbi possono essere così sintetizzati: la sezione di controllo della Lombardia ha sostenuto che questi compensi spettavano a tutti i segretari negli enti privi di dirigenti, anche nel caso di convenzioni tra Comuni con e senza la dirigenza, individuando nel Comune il soggetto chiamato a deliberare la quota spettante al segretario. La sezione della Sicilia, confermando la spettanza di tale beneficio ai segretari dei Comuni privi di dirigenti, aveva ritenuto che la determinazione della misura dei compensi spettasse al contratto nazionale e fino ad allora andasse erogato erogato quanto incassato dall’ente, garantendo il rispetto del tetto di un quinto del trattamento economico annuo in godimento. Su un fronte diverso la sezione di controllo del Lazio ha ritenuto che questi compensi spettassero solamente ai segretari inquadrati in fascia C, cioè quelli che non sono assimilati ai dirigenti. E la sezione di controllo dell’Emilia Romagna ha aggiunto che essi potessero essere erogati a tale gruppo di segretari solamente nei Comuni in cui non vi sono dirigenti.

Il risultato determinato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti è che i segretari di fascia C potranno ricevere questi compensi e, non essendo attualmente fissato un tetto se non quello di un quinto del trattamento economico annuo, si determinerà molto spesso l’aumento della misura tale beneficio, nonostante la disposizione parli di una “quota”. Mentre i segretari di fascia A e B dei Comuni privi di dirigenti, che sono la gran parte della categoria, non riceveranno questo compenso a fronte di un “galleggiamento”, cioè del diritto a percepire il trattamento economico accessorio più elevato in godimento nell’ente, in misura tutto sommato assai modesta.

La deliberazione della sezione autonomie fissa il seguente principio di diritto: «Alla luce della previsione di cui all’articolo 10 comma 2 bis del Dl 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del Ccnl di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti».

Alla base di tale conclusione viene posta la finalità “perequativa” che la norma vuole raggiungere, sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al testo iniziale del Dl 90/2014 che prevedeva seccamente la abolizione della possibilità di percepire tale compenso. 

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