Con la conversione in legge del decreto legge 78/2015 si è conclusa la mappa delle possibilità di assunzione per gli enti locali. Le varie questioni rimaste in sospeso dopo l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 424, della legge di stabilità per l’anno 2015, trovano finalmente un po’ di chiarezza anche grazie all’intervento della sezione Autonomie della Corte dei conti sulle principali criticità interpretative. È quindi il momento di tirare le somme.
La premessa obbligatoria a qualsiasi assunzione è la verifica del rispetto del Patto di stabilità, dei tempi medi dei pagamenti e del contenimento della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006. Il Dl 78/2015 ha previsto, però, che il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta è possibile anche per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità o i tempi medi dei pagamenti.
A questo punto, per gli enti locali, si aprono due strade alternative:
- da una parte, è possibile procedere con autonome assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando le possibilità residue egli anni precedenti. Questa azione è stata recentemente convalidata dalla Corte dei conti, sezione Autonomie con la Deliberazione numero 26/2015;
- dall’altra parte, per quanto riguarda le uscite di lavoratori degli anni 2014 e 2015, che generano opportunità di assunzioni negli anni 2015 e 2016, gli enti sono obbligati a destinare le risorse all’impiego dei vincitori delle proprie graduatorie e alla ricollocazione dei dipendenti di area vasta dichiarati in soprannumero. Per questi anni, quindi, il turn over non può essere toccato in nessun modo, neppure con procedure di mobilità volontaria, così come indicato dapprima dalla Funzione pubblica nella circolare n. 1/2015 e confermato, successivamente, dai magistrati contabili con la Deliberazione numero 19/2015 della sezione Autonomie.
Per quanto riguarda le possibili assunzioni relative al 2015 e 2016 è quindi vietato, per esempio, assumere i soggetti idonei delle graduatorie, trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, procedere alla stabilizzazione del personale, attivare progressioni di carriera e avviare procedure di mobilità volontaria da altri enti (ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001).
Va ricordato che, in caso di assunzione di dipendenti di province e città metropolitane, il turn over può arrivare al cento per cento della spesa dei rapporti di lavoro cessati negli anni 2014 e 2015 e che la spesa dei dipendenti trasferiti non grava sul calcolo delle spese di personale da contenere nella media del triennio 2011-2013.
Possibili deroghe
La legge di conversione del Dl 78/2015, ha inoltre introdotto, all’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, una deroga. È infatti, fatta salva la possibilità di indire concorsi per assumere a tempo indeterminato personale in possesso dei necessari titoli di studio, per svolgere funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo. Questa deroga è ammessa in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, negli enti di area vasta, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni. La norma sembrerebbe anche contemplare, in ogni caso, una verifica su base nazionale dell’assenza di queste figure professionali: ma su questo aspetto, l’Anci ha già avuto una conferma dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, per una lettura riferita esclusivamente al territorio provinciale di appartenenza di ciascun Comune.
Un’ulteriore possibilità di assunzione è concessa per i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del Dl 78/2015, si trovavano in posizione di comando o distacco da un ente di area vasta a un ente locale. Una soluzione, però, ammessa solo se l’ente di destinazione ha capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque quando risulti garantita la sostenibilità finanziaria, a regime, della relativa spesa.
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