C’è bisogno di ripercorrere le regole vigenti, anche se, il mutato contesto normativo, potrebbe portare anche a soluzioni interpretative diverse.
Il tutto prende il via dall’articolo 48 del Dlgs 165/2001 che prevede che per le Regioni e gli enti locali le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
Lo stesso articolo, afferma, inequivocabilmente, che gli oneri di tale contrattazione sono determinati a carico dei rispettivi bilanci. Ciascun ente, quindi, dovrà prevedere in sede di bilancio, le somme per l’erogazione dei benefici a favore dei propri dipendenti.
Il contratto nazionale, poi, spalmerà gli importi a disposizione sulle varie categorie e posizioni economiche del comparto, prevedendo le somme da inserire in busta paga.
Ai fini del calcolo della spesa di personale, le somme riferite ai rinnovi contrattuali vanno escluse dalla base di calcolo. Infatti, ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) tali costi sono da neutralizzare per il monitoraggio nel tempo dell’obbligo di contenimento della spesa di personale, che, ai sensi del comma 557-quater della medesima disposizione, dovrà avvenire rispetto alla media del triennio 2011/2013. Per gli enti non soggetti a patto di stabilità, il riferimento, invece, è la spesa di competenza dell’anno 2008.
Su tale aspetto non debbono esserci dubbi. Oltre al chiaro disposto letterale della norma, la Corte dei conti, sezione autonomie, con la deliberazione 27/2011 ne ha individuato la ratio: da un lato operando il confronto tra esercizi escludendo in entrambi gli effetti dei rinnovi contrattuali si eliminano turbative all’andamento della serie, dall’altro i contratti nazionali hanno copertura predeterminata e comportano decisioni di spesa assunte aliunde e non di dominio immediato dell’ente.
I magistrati, però, ricordano che tali esclusioni non si possono applicare agli incrementi delle somme a favore della contrattazione integrativa decentrata.
La deliberazione, prende in esame, però, anche un’altra questione, ovvero quali voci siano da includere o da escludere al momento del calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti, che, come stabilito dalla deliberazione 27/2015 della medesima sezione autonomie, riveste carattere cogente.
Al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l’aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l’applicazione del comma 557, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l’equilibrio del confronto con l’insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno, quindi, incluse nell’aggregato “spesa del personale” le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557.
Al numeratore, quindi, va sempre indicata una spesa di personale “lorda”.
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