Tale intervento normativo – fortemente voluto dalla Commissione di Garanzia Sciopero a fronte delle polemiche sull’assemblea sindacale, che ha causato la chiusura per tre ore del Colosseo e dei Fori imperiali a Roma – ha esteso le norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 146 del 12 giugno 1990) ai musei e agli altri luoghi di cultura con una tecnica legislativa tanto semplice quanto immediata.
Infatti, con l’inserimento dell’«apertura al pubblico di musei regolamentati e istituti di cultura» nell’elenco dei servizi pubblici essenziali di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 1 della citata legge del 1990 è stato ampliato il campo di operatività di quest’ultima. Da ciò ne consegue l’obbligo per i lavoratori dei luoghi di cultura di comunicare, per iscritto e con preavviso minimo di 10 giorni, eventuali astensioni collettive ai rispettivi datori di lavoro, oltre che all’ufficio unico costituito presso il Ministero competente per materia (per i conflitti nazionali o interregionali) o la Prefettura (per i conflitti locali). Medesima informativa deve essere immediatamente trasmessa anche alla Commissione di Garanzia, organo preposto a vigilare sull’attuazione della citata legge e a bilanciare il godimento dei diritti della persona con il diritto allo sciopero.
Quanto sopra al fine di consentire agli utenti, appositamente informati dalle imprese o amministrazioni, di conoscere (almeno 5 giorni dall’inizio dello sciopero) le modalità e i tempi dei (ridotti) servizi culturali erogati.
Sempre grazie alla legge 182/15, il ministro competente o il Prefetto possono esercitare il potere di precettazione sui lavoratori laddove l’astensione collettiva sia idonea ad arrecare grave ed imminente pregiudizio al diritto alla cultura. Ciò mediante l’invito rivolto alle parti a desistere e l’esperimento di un apposito tentativo di conciliazione.
In caso di esito negativo del predetto tentativo di conciliazione, le autorità competenti summenzionate possono emettere un’ordinanza avente ad oggetto le misure necessarie alla salvaguardia degli utenti, tra le quali si annovera la richiesta di differimento dell’astensione collettiva. Qualora l’ordinanza in questione venga disattesa possono conseguire (i) ingenti sanzioni amministrative nei confronti delle associazioni sindacali e dei responsabili dei musei e (ii) sanzioni disciplinari, escluso il licenziamento, a carico dei lavoratori.
Ad ogni modo, va osservato che il provvedimento appena entrato in vigore, per quanto adeguato, non può considerarsi definitivamente risolutivo delle problematiche che hanno richiesto l’intervento governativo. Infatti, vista l’assenza nella legge 146/90 di una specifica regolamentazione dell’esercizio del diritto di assemblea (che aveva acceso i rumors sul tema) dei lavoratori, le attese dei visitatori nei luoghi artistici e culturali della nostra Nazione potrebbero ancora verificarsi. Ciò chiaramente nei limiti delle ore annue stabilite dall’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori e nel rispetto del preavviso previsto dai contratti collettivi di settore.
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