Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell’articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni(compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.
Un saldo non negativo
Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall’intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all’indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ai fini del calcolo del saldo del pareggio le esclusioni sono limitate ai contributi ricevuti a valere sul fondo Imu-Tasi di 390 milioni (comma 20) e alle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (480 milioni di euro, comma 713). Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto sarà allegato al bilancio di previsione mediante delibera di variazione approvata dal Consiglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il cui contenuto sarà definito da Arconet.
Monitoraggio e certificazione finale
Con decreto del Mef saranno definite le modalità di monitoraggio e di certificazione finale. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purchè sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con meno di mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione dopo il 2011. Gli enti locali dovranno inviare le richieste all’Anci, all’Upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; le Regioni e le Province autonome definiranno i saldi obiettivo rideterminati entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre.
Le “code” dei vecchi patti
Le “code” dei vecchi patti entreranno a far parte del prospetto del pareggio degli anni 2016-2018, con effetti di riduzione o o di aumento del saldo (in caso di spazi ricevuti o ceduti nei due anni precedenti). Per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite l’aiuto regionale gli enti locali potranno contare sullo scambio a livello nazionale: per cui gli enti che prevedono di conseguire un differenziale negativo (o positivo) rispetto al saldo “zero” fra entrate e spese finali, avranno la possibilità di richiedere (o cedere), gli spazi necessari (o eccedenti) per impegni di spesa in conto capitale. I dati andranno comunicati alla Ragioneria generale dello stato entro il termine perentorio del 15 giugno; dopo di chè la Rgs, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari per l’anno in corso e per il biennio successivo. L’acquisizione (o cessione) di spazi finanziari comporta il peggioramento (o miglioramento) dell’obiettivo dei due anni successivi per il 50% di quanto ricevuto (o ceduto).
Il sistema sanzionatorio
In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità: l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dell’anno precedente (e non del triennio precedente); la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori è operata in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010; scatta il blocco totale delle assunzioni del personale e il taglio dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori (queste ultime si applicano anche nel caso in cui la certificazione finale, pur attestando il conseguimento del saldo, risulta trasmessa dal commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto). Inoltre in caso di elusioni, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (oltre a quella che riguarda gli amministratori, pari fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione) riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (non più quindi solo il responsabile del servizio economico-finanziario). Le fattispecie elusive dal 1° gennaio 2016 saranno accertate rispetto alla corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per i Comuni sotto i mille abitanti, non soggetti al patto di stabilità, infine, il comma 762 ha risolto il coordinamento con le norme in materia di personale, confermando che restano ferme le norme riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità (riferimento al 2008 come tetto di spesa e 100% turn over).
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