Riforma del turismo al primo passo

Via libera dal Governo allo schema di decreto. Apertura o modifica delle attività mediante una semplice comunicazione (Scia) a un unico interlocutore (Sportello unico). Enti locali nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

l 8 Ottobre 2010
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Riordino al via per il settore del turismo. Il consiglio dei ministri ha infatti approvato ieri uno schema di decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa statale in materia di turismo, in attuazione della delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Con l’approvazione del codice il Governo, spiega una nota, riconduce a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, al fine di dare certezza ai consumatori ed operatori del settore. Sullo schema saranno acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari. “Sono molto soddisfatta del pregevole lavoro svolto dal Ministero del turismo e dagli altri Ministeri coinvolti, che ha potuto contare sull’apporto delle migliori professionalità nel campo giuridico del settore, così come sul contributo fornito dalle associazioni di categoria, con le quali si avvia ora l’ultimo confronto”, ha commentato il Ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla. “Con il riordino del quadro normativo di riferimento, la nostra iniziativa legislativa conferisce certezza e sicurezza a tutti i soggetti coinvolti, siano essi gli operatori o i turisti, e rappresenta, senza ombra di dubbio, una straordinaria occasione per la crescita e lo sviluppo di un settore strategico per l’economia del Paese, anche grazie all’introduzione di istituti di semplificazione, incentivazione e valorizzazione.” – continua il Ministro Brambilla – “In forza della delega è stato infatti realizzato un incisivo riordino che si traduce in una vera e propria riforma del settore, con l’obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell’offerta turistica nell’ottica di una maggiore competitività del sistema Italia nel suo complesso.” Il decreto legislativo persegue diversi obiettivi concorrenti, tra i quali quelli di assicurare la ripartizione degli interventi pubblici di settore per settori omogenei; garantire una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee; favorire la modernizzazione dell’erogazione dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche; adottare strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

I CONTENUTI
Il codice si compone di 74 articoli.  Vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana. E si rielabora il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983. Inoltre, come spiega una nota del Dipartimento, il codice rende effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere. In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione dell’Onu del 2006, il titolo I afferma il principio teso a garantire alle persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita. Viene inoltre agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito. Il titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche volta, si legge nella nota, a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l’esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con  il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente. Nel successivo titolo III il codice provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un’ottica di modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate. Si prevedono misure di semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del codice) delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l’eliminazione di appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la modifica dell’attività mediante una semplice comunicazione (Scia) ad un unico interlocutore (sportello unico). Il codice affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o al ministro delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione. Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio: viene fornito il sostegno all’esercizio della professione, con valorizzazione dell’agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe. Le nuove norme sottopongono le agenzie operanti on line alle medesime regole e controlli  cui sono soggette le altre imprese tradizionali. Nel titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di incentivare la promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce anche una valorizzazione del patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso; il turismo  enogastronomico; il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del Made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che individua appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In un’ottica di destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in tema di Buoni Vacanza quale strumento che permette l’erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della popolazione. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell’8 per mille destinate allo Stato. E ancora fari puntati sulla tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora: riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Si prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene utilizzato per finalità turistiche, e il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo. Una  novità è costituita dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti locali e imprese). Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l’assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e del Made in Italy a fini turistici all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo. Previsti riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto: l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”). Ulteriori riconoscimenti in termini di medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo. Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela,  mediante modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.

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