Arsenico nell’acqua: la legislazione europea e la decisione della Commissione

l 28 Dicembre 2010
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La qualità dell’acqua potabile è disciplinata a livello europeo dalla direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (la cosiddetta direttiva “acqua potabile”), che fissa 48 parametri microbiologici, chimici e organolettici per assicurare la qualità e la sicurezza dell’acqua potabile.
Gli Stati membri hanno, tra gli altri, l’obbligo di controllare costantemente questi parametri, di informare la cittadinanza e di sottomettere una relazione alla Commissione ogni tre anni sull’attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva.
La direttiva, largamente basata sui parametri dell’Organizzazione mondiale della sanità, lascia agli Stati membri la libertà di imporre regole più severe nel proprio territorio, ma non di fissare standard di sicurezza sanitaria meno rigorosi.
E’ tuttavia prevista la possibilità di una deroga temporanea, a condizione che non comporti rischi per la salute umana e non esistano altri mezzi immediati per far rientrare l’acqua potabile entro i parametri previsti. Gli Stati membri possono richiedere due deroghe di tre anni e, solo in casi eccezionali, una terza.

La terza deroga italiana.
L’Italia ha recentemente richiesto una terza deroga rispetto ai parametri massimi dell’arsenico, del fluoruro e del boro per alcuni Comuni in Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria. Le “condizioni eccezionali” che giustificano la richiesta sono legate, secondo l’Italia, all’origine sotterranea della maggior parte dell’acqua potabile presente nella penisola; le misure per far rientrare le riserve idriche nei parametri sarebbero in via di implementazione.
La Commissione ha attentamente esaminato le prove scientifiche dell’Organizzazione mondiale della sanità e ha concluso che alcuni dei parametri possono essere ecceduti per un breve periodo senza rischio per  la salute umana. Questo non si applica tuttavia al consumo di acqua di neonati e bambini.
Nella sua decisione del 28 ottobre la Commissione ha concesso alcune deroghe e ne ha negate altre, a seconda del livello di sostanze nocive riscontrate nelle riserve idriche dei singoli Comuni. In allegato alla decisione si trova l’elenco dettagliato dei Comuni e delle sostanze per le quali la deroga è stata accordata o meno. Ogni deroga è concessa a condizione che siano messe in atto misure effettive di limitazione del danno, tra le quali la fornitura a neonati e bambini di acqua pura imbottigliata. 

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