L’uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non è sempre destinato a integrare la fattispecie del peculato d’uso, che deve essere esclusa laddove detto utilizzo è episodico e occasionale e non risulta assimilabile a un’effettiva appropriazione: non risulta dunque configurabile l’illecito ex articolo 314, secondo comma, c.p. per soli novi episodi complessivamente contestati nell’arco di un anno a sei assessori comunali per l’uso personale di automobili di servizio.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza 24.2.2011, n. 7177.
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