Le pubbliche amministrazioni possono inserire on line solo informazioni personali indispensabili. Servono tempi congrui di permanenza in rete, misure tecnologiche contro manipolazione e duplicazione massiva dei file, cautele nel consentire la reperibilità dei dati attraverso motori di ricerca esterni ai siti. Il Garante della privacy ha fissato le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni possono diffondere on line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali “senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e rispettare i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy” (>> deliberazione 2.3.2011). Tutto questo mentre, sempre in materia di privacy, giunge dalla Svizzera la notizia della bocciatura da parte dell’autorità giudiziaria del sistema Google Street View, che potrebbe avere risvolti interessanti anche sul panorama italiano.
Le linee guida varate dall’Autorità italiana, illustrate ieri dopo essere state pubblicate nelle settimane scorse sulla Gazzetta ufficiale, definiscono “un primo quadro unitario di misure e accorgimenti che la p.a. deve adottare nel caso che la pubblicazione on line sia effettuata a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti”. Il provvedimento, “frutto di un complesso lavoro istruttorio, tiene conto anche delle osservazioni pervenute da diverse amministrazioni pubbliche, enti locali e associazioni di consumatori nell’ambito della consultazione avviata nei mesi scorsi dal Garante”. Le amministrazioni pubbliche, secondo le linee guida del Garante della privacy, “possono mettere in rete atti o documenti contenenti dati personali solo sulla base di una norma di legge e di regolamento che lo preveda e devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza”. Rimane fermo “il generale divieto di diffondere dati sulla salute”, mentre “contro i rischi di cancellazioni, modifiche, estrapolazioni delle informazioni presenti on line devono essere adottate adeguate misure tecnologiche”. La reperibilità dei documenti “deve essere, se possibile, assicurata attraverso motori di ricerca interni al sito della singola amministrazione e limitando l’indicizzazione dei documenti da parte dei motori di ricerca esterni. L’uso di motori di ricerca interni consente di garantire un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici ed evita il rischio di manipolazione e di ‘decontestualizzazione’ dei dati, cioè la estrapolazione arbitraria che rende incontrollabile il loro uso”. I dati, evidenzia poi l’Autorità, “devono comunque rimanere disponibili soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni devono individuare congrui limiti temporali oltre i quali i documenti devono essere rimossi”. Inoltre, conclude il Garante, “contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, devono essere installati software e sistemi di alert che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali al fine di mettere in atto adeguate contromisure”.
Per quanto riguarda invece la Svizzera, tutte le persone e le targhe di veicoli che figurano sulle immagini di Google Street View dovranno essere sfumate per renderle irriconoscibili, come ha deciso il Tribunale amministrativo federale (Taf) che ha dato ragione a “Mister Dati” Hanspeter Thür nella vertenza che l’opponeva al colosso americano di internet. La sentenza, molto attesa, anche per i risvolti che come detto potrebbe avere per i sistemi che hanno addirittura un sistema privacy più garantista, come l’Italia, può essere ancora contestata davanti al Tribunale federale di Losanna.
Grazie anche all’ausilio di un software che interviene in modo automatico, il 98-99% dei volti e delle targhe sarebbero già stati resi irriconoscibili, una quota ancora insufficiente secondo l’incaricato federale della protezione dei dati, sostenuto dal Taf in quasi tutte le sue rivendicazioni. Google dovrà ora sfumare il resto manualmente nel suo servizio che permette di passeggiare virtualmente in numerose città svizzere. L’ordine del tribunale non vale solo per le facce ma anche per altre caratteristiche individuali come colore della pelle o vestiti. Google dovrà inoltre informare tramite i giornali locali sulle previste riprese fotografiche stradali, e non soltanto, come finora, sulla pagina iniziale di Google Maps. In buona sostanza vanno pubblicate su internet soltanto immagini che salvaguardano il diritto della personalità. Questa protezione deve essere rispettata più particolarmente in prossimità di luoghi “sensibili” quali ospedali, prigioni, tribunali o servizi sociali, aveva sottolineato Thür.
Stretta sulla privacy
Il Garante detta le regole alle p.a.: on line solo informazioni indispensabili e per poco tempo. Intanto in Svizzera arriva il disco rosso a Google Street View
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento