Agenzia delle entrate, arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva

Il nuovo canale di comunicazione è a disposizione di contribuenti e professionisti per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione

kandy 28 Aprile 2011
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L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo canale per dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva. Si tratta della Pec (Posta elettronica certificata). Lo ha reso noto l’Agenzia stessa attraverso la circolare n.16/E in cui spiega che i contribuenti e i professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.

La nota dell’Agenzia, poi, scioglie tutti i dubbi fornendo le indicazioni per riparare ad errori e dimenticanze.
1.Recupero del pregresso ma con regole attuali – Se dall’attività di liquidazione emerge un credito maggiore rispetto a quello dichiarato e la dichiarazione relativa all’anno successivo è già stata presentata, riporta  la nota, è necessario “rigenerare” il maggior credito prima di poterlo utilizzare in compensazione.

2.Dichiarazioni multiple – L’Agenzia considera sempre valida e, quindi, sostitutiva della precedente, l’ultima dichiarazione ricevuta. Pertanto, se per esempio il contribuente ha presentato più dichiarazioni Iva, un’autonoma a febbraio (con visto di conformità) e una successiva, erroneamente allegata al modello Unico (senza visto), ha due possibilità per compensare un credito superiore a 15 mila euro: annullare l’invio di Unico, che ridà validità alla prima dichiarazione, e ripresentare nuovamente la sola dichiarazione dei redditi, oppure presentare una terza dichiarazione Iva in forma autonoma provvista di visto di conformità.

3.Il plafond segue l’anno di maturazione – I limiti di compensabilità si calcolano in relazione all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

4.Il credito trimestrale va da sé – Non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità relativi al credito annuale le eventuali compensazioni di crediti Iva relative ai primi tre trimestri dello stesso anno.

5.Ok alle variazioni crediti se in linea con il Dl 78/2009 – È possibile correggere l’anno di riferimento di un credito Iva  indicato nel modello F24, con conseguente spostamento del credito al plafond dell’anno di riferimento, se vengono rispettati i presupposti di disponibilità e spendibilità.

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