Il Patto si regionalizza

Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni e le province autonome devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun anno del triennio di riferimento. Lo prevede un decreto che sta per approdare sulla Gazzetta Ufficiale

l 11 Ottobre 2011
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Patto di stabilità regionalizzato al via. Ma attenzione. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun anno del triennio di riferimento, utilizzando l’applicazione web appositamente prevista. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste, non opera la rimodulazione degli obiettivi. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso ieri il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, concernente la “regionalizzazione orizzontale” del patto di stabilità interno 2011 (art. 1, commi 141 e 142, legge 220/2010). Il decreto individua i criteri che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano per dare attuazione alla rimodulazione degli obiettivi programmatici delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel proprio territorio. Il provvedimento spiega innanzitutto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti. La Ragioneria fornisce alle regioni che intendono operare la rimodulazione degli obiettivi dei propri enti locali le informazioni relative agli obiettivi di ciascun ente locale ricadente nel territorio regionale. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome, all’Anci e all’Upi regionali, entro il 15 ottobre, l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo. Agli enti, è riconosciuta, nel biennio successivo all’anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Allo stesso modo si regolano i comuni e le province che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo, i quali comunicano l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo. Gli enti locali che non comunicano alle regioni e alle province autonome, nei termini previsti, le richieste di rimodulazione dell’obiettivo, sono esclusi dalla compensazione. Secondo quanto previsto dal decreto, spetta alle regioni e alle province autonome la attribuzione degli spazi finanziari in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con  l’Anci e l’Upi regionali. I criteri privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento.

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