Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese – La norma dispone l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario.
Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori – È attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza ed eventualmente sollecitare l’adozione dei poteri governativi sostitutivi.
Contenuto delle carte di servizio – La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” ai concessionari, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici
Viene abbassato a 3000 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo di 4000-5000). Si prevede inoltre la possibilità che le regioni, in deroga al criterio del rapporto farmacia-popolazione, istituiscano nuove farmacie in luoghi maggiormente frequentati. È inoltre estesa la vendita di medicinali di fascia C. Viene poi abbreviato il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone non aventi i necessari requisiti professionali.
Distribuzione carburanti
Pluralità di contratti possibili tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere, da regolamentare in sede sindacale. Ampliamento delle possibilità di vendita di altri articoli di commercio presso gli impianti di distribuzione. Rimozione dei vincoli non giustificati all’apertura di impianti presso i centri commerciali. Maggiore trasparenza sui prezzi effettivi dei carburanti a vantaggio dei consumatori. Promozione della diffusione del metano per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
Smantellamento dei siti nucleari dismessi
Accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti nucleari dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti nucleari.
Promozione della concorrenza dei servizi pubblici locali
Accelerazione della costituzione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni adeguate per una organizzazione più efficiente dei servizi; incentivi per favorire l’aggregazione delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi. Premialità per gli enti locali che si orientano verso la messa a gara dei servizi e per le aziende che migliorano l’efficienza e la qualità dei servizi. Rafforzamento dei poteri dell’Autorità Antitrust in materia di servizi pubblici locali. Previsione delle gare anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.
Autorità di regolazione dei trasporti
La norma apporta modifiche all’art. 37 del d.l. 201/2011, n. 214, con cui sono state dettate disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti, individuando nell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (che assume la denominazione di Autorità per le reti) l’Autorità competente ad esercitare funzioni di regolamentazione nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti. La norma definisce inoltre le competenze dell’Autorità negli specifici settori delle autostrade e del servizio taxi.
Infrastrutture ed edilizia
Per incentivare l’attrazione di capitali privati nelle infrastrutture, si è stabilito di:
- rivedere la disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto nell’ambito delle operazioni di finanza di progetto, introducendo i cosiddetti “project bond” garantiti, da parte del sistema finanziario e dei fondi privati, anche durante il periodo di costruzione dell’opera, tradizionalmente scoperto;
- introdurre nella finanza di progetto per le infrastrutture strategiche il diritto di prelazione, per incentivare gli investitori privati ad assumere il ruolo di promotore in grandi opere, anche non previste negli strumenti di programmazione;
- individuare il partenariato pubblico-privato quale strumento idoneo per la realizzazione in tempi brevi, e la gestione (ma solo dell’infrastruttura e dei servizi connessi) di nuove strutture carcerarie;
- disporre che i bandi e i piani economico-finanziari per le opere da affidare in concessione siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità delle opere, consentendo agli istituti finanziatori di poter contare almeno su un progetto definitivo dell’opera da realizzare in concessione;
- misure di correzione delle concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, per aprire nuovi spazi alla concorrenza e rendere più flessibile il meccanismo di subentro;
- possibilità per i comuni di concedere l’esenzione dell’IMU per tre anni sull’invenduto, nonché norme di sterilizzazione dell’Iva in favore dei costruttori di nuove abitazioni e di interventi finalizzati all’housing sociale.
Taxi e ferrovie
Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario: viene eliminato l’obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece l’osservanza della legislazione nazionale e regionale.
È abrogato il comma 5-bis dell’art. 24 del codice della strada, il quale dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade devono essere previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario, e approvate dal concedente. Con l’eliminazione del vincolo della preventiva determinazione delle pertinenze si consente l’individuazione delle pertinenze medesime anche in diverse da quella progettuale; si adeguano i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.
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