Saranno “limitati interventi sull’impianto delle liberalizzazioni”. Lo aveva assicurato il ministro della salute, Franco Balduzzi, intervenendo a una trasmissione radiofonica, in merito al d.d.l. sulle farmacie che è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. “Si tratta – ha ribadito – di limitati interventi sull’impianto delle liberalizzazioni collegate a norme che non erano state proposte dal ministero ma che erano emerse durante la discussione parlamentare”. Norme forse, ha sottolineato il ministro, “anche un po’ sottovalutate nella loro portata dalle confederazioni di categoria e che richiedono una messa a punto”. Uno dei nodi, “il differimento del termine dei 65 anni per i direttori di farmacie. Un differimento – ha spiegato il ministro – in attesa di riordinare un po’ meglio quel settore e di renderlo più omogeneo. Non riordiniamo le farmacie – ha ribadito – inseriamo limitati interventi correttivi”. E in effetti poche ore dopo l’esecutivo ha approvato il ddl che punta a risolvere una serie di problemi emersi durante la conversione in legge del decreto1 del 2012. Intanto la partecipazione dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie. Alcuni, spiega una nota di palazzo Chigi, hanno ritenuto che l’espressione “farmacie soprannumerarie” si riferisca, indiscriminatamente, a tutti i casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello spettante al comune, con la conseguenza che tutti i titolari di farmacia di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare alle prove concorsuali. Per evitare questa contraddizione, il disegno di legge chiarisce che per farmacie soprannumerarie si intendono solo quelle aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza”, come espressamente previsto dalla più recente disposizione legislativa intervenuta in materia (legge 362 del 1991). Sul limite dei 40 anni d’età per la partecipazione al concorso in forma associata, tale limite appare criticabile poiché, di fatto, rende molto difficoltoso per i farmacisti di età superiore a 40 anni ottenere l’assegnazione di una farmacia, non potendo essi né documentare 20 anni di attività, né ottenere la titolarità associata. La nuova norma consente la partecipazione al concorso senza limiti d’età. C’è poi come detto la questione del limite dell’età pensionabile per la direzione di farmacie private. L’immediata applicazione del vincolo rischia di porre in difficoltà le farmacie rurali sussidiate e tutti gli altri direttori di farmacia over 65 che, esercitando direttamente la funzione di direttore, sarebbero costretti ad attribuirla a un altro professionista. Le nuove norme dunque escludono dall’applicazione le farmacie rurali e, per tutte le altre, ne differiscono nel tempo l’entrata in vigore. E infine il trasferimento dei locali di una farmacia. Il disegno di legge fa chiarezza sulla procedure da seguire per il farmacista che intenda trasferire una farmacia in un altro locale e, al tempo stesso, abroga la disposizione sul “decentramento” delle farmacie che, quando era in vigore l’istituto della pianta organica, consentiva al farmacista di spostare il proprio esercizio in un nuovo insediamento abitativo, in attesa della revisione del comune.
Farmacie, correttivi sulle liberalizzazioni
Farmacie soprannumerarie, pensione dei farmacisti, limiti di età e trasferimento dei locali: via libera dal Consiglio dei Ministri a un d.d.l. che ritocca il d.l. 1/2012
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