La verifica della possibilità di mettere in concorrenza i servizi locali dovrà essere svolta da parte delle amministrazioni in base a cinque criteri: le esigenze della comunità in relazione al servizio pubblico locale, gli standard minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell’espletamento del servizio pubblico locale, l’articolazione operativa del servizio pubblico locale, con particolare riferimento all’eventuale offerta di servizi sostituivi, il valore economico stimato del servizio pubblico locale e infine gli eventuali investimenti da programmare, anche per opere infrastrutturali, con la stima dei relativi tempi di attuazione. Lo si legge nello schema di decreto ministeriale contenente il regolamento con i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l’adozione della delibera quadro nonché disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione. Si tratta del regolamento che dà attuazione all’articolo 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, e di recente modificato dall’articolo 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha appunto introdotto una nuova disciplina delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, caratterizzata dalla finalità di perseguire la liberalizzazione dei servizi, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio. Nello specifico, il regolamento, che ha avuto nei giorni scorsi il via libera dal Consiglio di Stato (>> il parere rilasciato da Palazzo Spada) ed è quindi ormai in dirittura, deve definire in particolare i criteri per la verifica sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e per l’adozione della delibera quadro e le modalità attuative del sistema di misurazione delle prestazioni dei gestori di servizi pubblici locali.
Il tutto in sette articoli più un allegato che contiene gli indicatori di gestione per ciascun settore dei servizi pubblici locali e per ciascuna fase di riferimento. Come spiegano i giudici di Palazzo Spada nel parere, la principale novità dell’attuale sistema è costituita dalla introduzione del principio della liberalizzazione di tutte le attività economiche oggetto dei servizi pubblici sociali di rilevanza economica. Dunque, la regola è la prestazione di tali servizi in regime di concorrenza nel mercato, e l’eccezione è l’attribuzione – mediante gara – ad un solo soggetto dell’esclusiva di svolgere un determinato servizio (concorrenza per il mercato). L’affidamento in house è l’eccezione nell’eccezione, quindi l’ipotesi più residuale, in netto contrasto con l’attuale situazione degli affidamenti che vede questa soluzione notevolmente diffusa.
Con particolare attenzione alla verifica delle condizioni per un passaggio al sistema concorrenziale “nel mercato”, il Consiglio di stato ricorda che in tale sistema si consente agli imprenditori del settore di operare contemporaneamente nel mercato rilevante ad armi pari, riuscendo a soddisfare le esigenze della comunità amministrata. L’accesso al mercato dovrebbe dunque essere libero o, al più, caratterizzato dal previo rilascio di autorizzazioni (vincolate) all’esercizio della relativa attività economica in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Dal punto di vista tecnico, la verifica sulle condizioni atte a puntare sulla concorrenzialità dei servizi, consiste nella redazione di una apposita relazione istruttoria, in cui si descrivono le modalità di gestione con cui il servizio pubblico locale viene attualmente espletato, indicando in particolare le eventuali compensazioni economiche riconosciute ai gestori e la sussistenza di situazioni di monopolio naturale, anche con riferimento alla gestione delle opere infrastrutturali e degli impianti fissi, nonché la possibilità di liberalizzare singole fasi del servizio.
La verifica è effettuata attraverso una procedura di consultazione degli operatori del settore di riferimento, adeguatamente pubblicizzata. L’ente, sulla base agli esiti della consultazione degli operatori del settore evidenzia la incidenza, sulla gestione imprenditoriale del servizio o di singole fasi dello stesso, degli obblighi di servizio pubblico e universale e degli standard minimi delle prestazioni, valutando anche eventuali esperienze di gestione di servizi pubblici rinvenibili in altre realtà geografiche, anche con riferimento ai livelli tariffari praticati ed alle compensazioni economiche. Il cosiddetto benchmarking. Se dalla verifica non emerge la realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio l’ente competente, in base al regolamento, può procedere all’affidamento in esclusiva dei servizi, o delle diverse fasi non erogabili in regime di concorrenza nel mercato, con il sistema della gara.
Servizi locali, addio a gare e in house
Cinque elementi, tra cui le necessità delle comunità locali, alla base della verifica necessaria per mettere in concorrenza i servizi. Lo prevede il regolamento attuativo del d.l. 138/2011, che ha avuto lok dal Consiglio di Stato
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